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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 99 del 2002

Decisione
decisa il 2002-04-08, depositata il 2002-04-10
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:99
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 26869

  • Reati e pene
  • Depenalizzazione dei reati minori
  • Applicabilità delle disposizioni alle violazioni commesse anteriormente soltanto se più favorevoli, rispetto a quelle precedentemente in vigore
  • Mancata previsione
  • Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, coordinato con l'art. 100 dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non si prevede che le disposizioni del citato decreto legislativo n. 507 del 1999 "si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso solo se più favorevoli rispetto a quelle precedentemente in vigore". Infatti, nel rimettere la questione, il giudice 'a quo' non fornisce alcuna indicazione sulla fattispecie al suo esame né minimamente motiva circa la rilevanza, ai fini del decidere, della stessa questione. - V., analogamente, ordinanze n. 391/1997 e n. 8/2000.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 2, e 100 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso, con ordinanza emessa il 25 gennaio 2001, dal giudice di pace di Pistoia, nel procedimento civile vertente tra Maccanti Giuseppe, ed altro, e la Polizia Stradale di Pistoia, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Massimo Vari.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza del 25 gennaio 2001, il giudice di pace di Pistoia ha sollevato, in relazione all'art. 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), "coordinato con l'art. 100 dello stesso decreto legislativo"; che il rimettente, premesso che con il verbale oggetto di gravame è stata irrogata la sanzione di cui all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1999, in forza di quanto dispone l'art. 100 del decreto in parola, il quale prevede l'applicabilità delle disposizioni in esso contenute anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del medesimo, osserva che il citato art. 100 appare censurabile per violazione dell'art. 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le disposizioni del citato decreto legislativo n. 507 del 1999 "si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso solo se più favorevoli rispetto a quelle precedentemente in vigore"; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità e la manifesta infondatezza della questione.
punto 2
Considerato che l'ordinanza di rimessione non fornisce alcuna indicazione sulla fattispecie all'esame del giudice a quo né minimamente motiva circa la rilevanza, ai fini del decidere, della proposta questione; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanze n. 391 del 1997 e n. 8 del 2000).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), "coordinato con l'art. 100 dello stesso decreto legislativo", sollevata, con riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002. Il Presidente: Vari Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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