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Sez. 3, Sentenza n. 28777 del 16/05/2018 Cc. (dep. 21/06/2018) Rv. 273358 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - IN GENERE | Procedimento di liquidazione del danno - Criterio risarcitorio - Principio della " compensatio lucri cum damno" - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273358-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - IN GENERE

Nel procedimento di riparazione dell'errore giudiziario, il giudice che liquidi il danno, con riferiemnto al profilo del mancato reddito, secondo il criterio risarcitorio deve applicare la regola civilistica della "compensatio lucri cum damno", in virtù della quale si deve tener conto anche degli effetti vantaggiosi per il danneggiato che siano conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto che ha dato causa all'equa riparazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza di liquidazione del danno che aveva determinato il lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità di guadagno dell'interessato, senza considerare le specifiche deduzioni del Ministero della Giustizia relative ai redditi eventualmente percepiti dallo stesso durante un lungo periodo di latitanza in Brasile per sfuggire alla carcerazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)