Sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica
Testo in vigore al
Art. 6
1. Il disposto dagli articoli 4 e 5 non e' applicabile quando la dichiarazione di pubblica utilita' debba essere fatta per Legge.
Art. 7
1. Gl'Ingegneri, gli Architetti ed i Periti incaricati della formazione del progetto di massima, potranno introdursi nelle proprieta' private, e procedere alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatorii dipendenti dal ricevuto incarico, purche' siano muniti di un decreto del Prefetto o del Sotto-Prefetto, nella cui Provincia o Circondario debbonsi fare le suddette operazioni, e ne sia dato tre giorni prima avviso ai proprietari.
2. I Prefetti ed i Sotto-Prefetti, prima di rilasciare tale decreto, dovranno accertarsi se gli studi furono debitamente autorizzati dall'Autorita' competente nei casi in cui cio' e' richiesto.
3. L'avviso ai proprietari sara' dato a cura del Sindaco ed a spese di chi ordino' gli studi, e dovra' indicare i nomi delle persone cui e' concessa la facolta' di introdursi nelle proprieta' private.
4. Se trattasi di luoghi abitati, il Sindaco, sulla istanza delle parti interessate, fissera' il tempo ed il modo con cui la facolta' concessa puo' essere esercitata.
5. Il Sindaco potra' far assistere a quelle operazioni una persona da lui delegata.
6. Coloro che intraprendono le suddette operazioni saranno obbligati a risarcire qualunque danno recato ai proprietari, e per assicurare il pagamento di questa indennita', potranno i Prefetti e Sotto-Prefetti prescrivere il preventivo deposito di una congrua somma.
Art. 8
1. Chi si opponesse alle operazioni degli Ingegneri, Architetti o Periti nei casi previsti nell'articolo precedente, o che togliesse i picchetti, i paletti od altri segnali che fossero stati infissi per eseguire il tracciamento dei piani, incorrera' in un'ammenda o multa estensibile a lire 300, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale in caso di reato maggiore.
2. Se la formazione dei piani fu ordinata dalla Amministrazione dello Stato, di una Provincia o di un Comune, la denuncia sara' fatta all'Autorita' giudiziaria competente dal Prefetto o dal Sotto-Prefetto, o dal Sindaco; negli altri casi, da chi avra' commessa la formazione dei suddetti piani.
Capo II. Della dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 9
1. La dichiarazione di pubblica utilita' deve farsi con legge nei seguenti casi:
1° Per la costruzione delle strade nazionali, delle ferrovie pubbliche, dei canali navigabili, pel prosciugamento dei laghi e per altri grandi lavori d'interesse generale, la cui esecuzione, giusta le discipline che governano le opere pubbliche, deve essere autorizzata con legge, debba o no lo Stato concorrere nella spesa.
2° Quando per l'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti e contigui alla medesima a termini dell'art. 77 della presente legge,
2. Pei lavori accessorii, che possono occorrere in quelle opere, le quali per effetto della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, o di altre leggi speciali devono eseguirsi dallo Stato direttamente, o per mezzo dei suoi concessionari, l'approvazione dei relativi progetti per decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito l'avviso del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e il parere del Consiglio di Stato, ha, per tutti gli effetti della presente legge, il valore di una dichiarazione di pubblica utilita'.
Art. 10
1. Per le opere provinciali la dichiarazione di pubblica utilita' e' fatta dal Ministero dei Lavori Pubblici, quando i progetti d'arte debbono essere dal medesimo approvati, negli altri casi e' fatta dal prefetto.
2. E' fatta altresi' dal prefetto per la costruzione e per la sistemazione delle strade comunali poste fuori dell'abitato, consorziali e vicinali, dei ponti, delle opere idrauliche e dei porti spettanti pure a comuni ed a Consorzi e per la costruzione e sistemazione dei cimiteri, dopo che il progetto sia stato approvato dalla autorita' competente.
3. La dichiarazione di pubblica utilita' per le opere comunali e provinciali, fatte obbligatorie per legge, dispensa dall'autorizzazione all'acquisto degli stabili da occuparsi, prescritta dall'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037.
Art. 11
1. E' fatta con Decreto Reale, sulla proposta del Ministro della Guerra o della Marina, la dichiarazione di pubblica utilita' per la costruzione di fortificazioni o di fabbriche militari.
Art. 12
1. Fuori dei casi preveduti dagli articoli 9, 10, 11 e 84, la dichiarazione di pubblica utilita' e' fatta con Decreto Reale sulla proposta del Ministro pei Lavori pubblici, udito il Consiglio di Stato.
Art. 13
1. Nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilita' saranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.
2. L'Autorita' che stabili' i suddetti termini li puo' prorogare per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volonta' dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo.
3. Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilita' diventa inefficace e non potra' procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente Legge.
Art. 14
1. Qualora la Legge abbia fissato il termine per l'esecuzione di un'opera, potra' questo essere prorogato con Decreto Reale per un tempo non eccedente il terzo di quello concesso, salvo nella Legge stessa fosse stato questo termine dichiarato perentorio o si fosse disposto altrimenti.
Art. 15
1. Ai Decreti di dichiarazione di pubblica utilita' saranno uniti la relazione ed il piano di massima delle opere da eseguirsi.
Capo III. Della designazione dei beni da espropriarsi.
Art. 16
1. Emanato l'atto che dichiara un'opera di pubblica utilita', colui che la promosse dovra' a sua cura, e preso per norma il progetto di massima, formare il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo di ciascuno dei terreni od edifizi di cui l'espropriazione si stima necessaria indicandone i confini, la natura, la quantita', l'allibramento, possibilmente il numero di mappa ed il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali, ed in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria.
2. Per l'eseguimento delle operazioni a cui dovranno procedere gl'Ingegneri, gli Architetti o Periti, a fine di formare il piano particolareggiato di esecuzione sovraccennato, sono applicabili le disposizioni degli articoli 7 e 8 della presente Legge, senza che sia necessario un nuovo Decreto del Prefetto.
Art. 17
1. Approvato dall'Autorita' competente il piano di esecuzione, il Prefetto ne ordina il deposito, per la parte relativa a ciascun Comune in cui deve aver luogo l'espropriazione, nell'Ufficio comunale per il termine di quindici giorni continui.
2. L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso deve annunziarsi dai Sindaci, mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno di detti Comuni.
3. Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato alle pubblicazioni ufficiali amministrative della Provincia.
Art. 18
1. Dalla data della pubblicazione e dell'inserzione dell'avviso dell'eseguito deposito decorre il termine di quindici giorni stabilito dall'articolo precedente, durante il quale le parti interessate possono prendere conoscenza del piano di esecuzione e possono proporre in merito di esso le loro osservazioni nel modo che verra' stabilito dal Regolamento a norma dell'art. 5 della presente Legge.
Art. 19
1. Il Prefetto, veduti i certificati di pubblicazione e gli altri documenti annessi, riconosciuta la regolarita' dei seguiti atti, se non vi furono osservazioni, ordina che il piano si esegua.
2. Se furono proposte osservazioni sulla regolarita' dei seguiti atti, egli pronuncia definitivamente su di esse con Decreto motivato, udito il Consiglio di Prefettura.
3. Qualora le osservazioni siano dirette contro il tracciato od il modo di esecuzione dell'opera, il Prefetto, udito l'avviso dell'Ingegnere Capo del Genio civile e del Consiglio di Prefettura, se riconosce insussistenti le opposizioni, le respinge definitivamente; se invece le ravvisa meritevoli di considerazione, decreta le modificazioni necessarie al progetto nel caso che questo sia stato da lui approvato: negli altri casi ne decreta il rinvio per la decisione all'Autorita' da cui fu impartita l'approvazione.
Art. 20
1. Se le osservazioni riguardano soltanto una parte del tracciato o dell'opera, il Prefetto, anche prima della loro risoluzione, potra' ordinare che il piano si esegua nelle altre parti.
Art. 21
1. Quando in luogo di un semplice piano di massima, di cui all'articolo 3, si presenti un piano particolareggiato conforme al disposto dall'art. 16, o quando nell'atto in cui fu dichiarata la pubblica utilita', si contengano le indicazioni prescritte dal medesimo art. 16, si potra' omettere la formazione del piano particolareggiato di esecuzione.
2. La pubblicazione del piano particolareggiato di cui sopra, avvenuta precedentemente alla dichiarazione di pubblica utilita', a termini dell'art. 4, potra' anche tener luogo della pubblicazione del piano di esecuzione, allorche' essa sia avvenuta colle avvertenze, nei luoghi e nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18.
3. In questo caso la decisione sulle osservazioni sara' fatta nell'atto con cui si dichiara la pubblica utilita' dell'opera.
Art. 22
1. Possono comprendersi nella espropriazione non solo i beni indispensabili all'esecuzione dell'opera pubblica, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali conferisca direttamente allo scopo principale dell'opera predetta.
2. La facolta' di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilita', o concessa con posteriore Reale Decreto.
Art. 23
1. A richiesta dei proprietari debbono pure comprendersi fra i beni da acquistarsi dagli esecutori dell'opera le frazioni residue degli edifizi e terreni, in parte soltanto segnate nel piano di esecuzione, qualora le medesime siano ridotte per modo da non poter piu' avere pel proprietario una utile destinazione, o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarne in modo profittevole.
Capo IV. Dell'indennità e del modo di determinarla.
Art. 24
1. Colui che promosse la dichiarazione di pubblica utilita' unitamente al piano particolareggiato d'esecuzione, deve far compilare un elenco in cui di rincontro al nome ed al cognome dei proprietari ed alla designazione sommaria dei beni da espropriarsi, sia indicato il prezzo che egli offre per la loro espropriazione.
2. Quest'elenco sara' depositato e reso pubblico nel tempo e nel modo stabiliti dall'art. 17 della presente Legge.
3. Nel caso dell'art. 21 l'elenco sara' pubblicato dopo la dichiarazione di pubblica utilita'.
Art. 25
1. Affinche' la somma offerta dagli esproprianti si possa considerare accettata dai proprietari, e' necessario che essi ne abbiano fatta espressa dichiarazione in iscritto.
2. Deve questa consegnarsi al Sindaco del luogo in cui trovansi i beni soggetti ad espropriazione nel termine indicato dall'art. 18.
3. L'accettazione del prezzo puo' essere subordinata agli effetti delle osservazioni che fossero nell'atto stesso presentate.
Art. 26
1. Prima della scadenza del termine indicato nell'articolo 18 i proprietari interessati ed il promovente l'espropriazione, o le persone da essi delegate, possono presentarsi avanti il Sindaco, il quale coll'assistenza dell'Aggiunta, ove occorra, procurera' che venga amichevolmente stabilito fra le parti l'ammontare delle indennita'.