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Sez. L - , Sentenza n. 18512 del 26/07/2017 (Rv. 645111 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO | Disciplina di cui all'art. 1359 c.c. - Apposizione della condizione nell'interesse di entrambe le parti - Inapplicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645111-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO

La condizione può ritenersi apposta nell'interesse di uno solo dei contraenti solo in presenza di una clausola espressa in tal senso o di elementi che inducano a ritenere che l’altra parte non abbia alcun interesse al suo verificarsi; ne consegue che l’art. 1359 c.c., secondo cui la condizione del contratto si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, non è applicabile nel caso in cui la parte, tenuta condizionatamente ad una determinata prestazione, abbia anch’essa interesse al verificarsi della condizione (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, risultando inapplicabile l'art. 1359 c.c. con riferimento a transazione che subordinava il pagamento di un incentivo all'esodo alla condizione sospensiva della sottoscrizione di un accordo in sede sindacale, ritenendo detta condizione apposta nell’interesse di ambedue le parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)