Sez. 5, Sentenza n. 322 del 27/03/1968 Ud. (dep. 12/06/1968) Rv. 108272 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO ED ALTRO REATO - REATO GIUDICATO CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE DOPO LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - APPELLO - QUESTIONE SOLLEVATA PRIMA DELLA DISCUSSIONE ORALE NEI GIUDIZIO DI APPELLO - AMMISSIBILITA.*
REATO - REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO ED ALTRO REATO - REATO GIUDICATO CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE DOPO LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - APPELLO - QUESTIONE SOLLEVATA PRIMA DELLA DISCUSSIONE ORALE NEI GIUDIZIO DI APPELLO - AMMISSIBILITA.*
La norma di cui all'art. 515 cod.proc.pen. non impedisce al giudice di appello di prendere in esame deduzioni difensive, che non abbiano formato oggetto di specifici motivi di gravame, allorquando esse trovino la loro ragione di essere in fatti, che si siano verificati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dei motivi medesimi. Pertanto la istanza dello imputato, tendente ad ottenere il riconoscimento del nesso della continuazione fra un reato gia giudicato, e il reato, a cui si riferisce il procedimento in corso, puo essere formulata, per la prima volta, dopo la presentazione dei motivi, e fino alla discussione orale dinanzi al giudice di appello, quando, secondo l'affermazione dello stesso imputato, la sentenza o il decreto, di condanna, emessi nell'altro procedimento, siano divenuti irrevocabili successivamente alla presentazione dei motivi. In tale ipotesi, qualora l'imputato siasi limitato ad indicare la sentenza o il decreto di condanna, il giudice e obbligato a prendere in esame la questione in tale modo prospettata, dopo avere accertato, anche di ufficio, se la sentenza o il decreto effettivamente esista, se sia diventato irrevocabile, e, qualora occorra, se non vi sia preclusione allo esame della questione stessa, come nel caso di inapplicabilita della continuazione fra il reato oggetto del giudizio in corso ed altro reato, meno grave, gia giudicato. (V. 107849, anno 1968 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)