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REGOLAMENTO (CEE) N. 1957/69 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1969 relativo alle modalità complementari di applicazione concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti soggetti ad un regime di prezzo unico

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/682, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 3, e l'articolo 28, paragrafo 3.

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia3,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 845/685, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, e l'articolo 6,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni ed ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 18/697, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, e l'articolo 11,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali8, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/699, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24,

visto il regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo10, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 968/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali11, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma, e paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1052/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo al regime d'importazione e d'esportazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso12, modificato dal regolamento (CEE) n. 302/6913, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, e paragrafo 5,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine14, modificato dal regolamento (CEE) n. 1398/69, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 22,

visto il regolamento n. 177/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo15, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova16, modificato dal regolamento (CEE) n. 830/6817, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 15,

visto il regolamento n. 175/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce nel settore delle uova le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo18, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame19, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 15,

visto il regolamento n. 176/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce nel settore del pollame le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo20, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso21 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 6, e l'articolo 25,

visto il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo22, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero23, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 4, e l'articolo 38,

visto il regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione di zucchero24, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari25, modificato dal regolamento (CEE) n. 1398/69, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 17, paragrafo 4, e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo26, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine27, modificato dal regolamento (CEE) n. 1398/69, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6, e l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa, nel settore della carne bovina, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo28, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli29, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1837/6930, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio, del 4 marzo 1969, che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti ad un regime di prezzi unici, esportati allo stato naturale e sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato31, modificato dal regolamento (CEE) n. 1905/6932, ha istituito dei regimi di pagamento in anticipo dell'ammontare della restituzione; che occorre adottare le modalità d'applicazione di tali regimi;

considerando che il regolamento n. 1041/67/CEE della Commissione, del 21 dicembre 196733, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1935/6934, fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti soggetti ad un regime di prezzo unico; che le disposizioni del suddetto regolamento compatibili con quelle del regolamento (CEE) n. 441/69 rimangono applicabili alle operazioni effettuate in virtù di quest'ultimo regolamento;

considerando che l'assolvimento delle formalità doganali di esportazione in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio i prodotti o le merci sono stati assoggettati ad uno dei regimi di pagamento anticipato istituiti dal regolamento (CEE) n. 441/69 portrebbe far sorgere problemi di tecnica amministrativa; che occorre prevedere che le formalita doganali di esportazione vengano effettuate nello Stato membro nel cui territorio i prodotti o le merci sono stati assoggettati ad uno dei regimi istituiti dal regolamento summenzionato;

considerando che i prodotti o le merci beneficiarie di uno dei regimi istituiti dal regolamento (CEE) n. 441/69 devono essere stati effettivamente esportati fuori del territorio della Comunità entro un certo termine; che, nel fissare tale termine, occorre tener conto della necessità di evitare le possibilità di speculazione o di perturbazione del mercato;

considerando che, nei casi in cui è applicato uno dei regimi istituiti dal regolamento (CEE) n. 441/69, qualora risultasse successivamente che la restituzione non era dovuta, gli operatori beneficerebbero indebitamente di un credito a titolo gratuito; che in tali circostanze, salvo in caso di forza maggiore, occorre adottare le misure volte ad evitare tale beneficio indebito;

considerando che possono aver luogo delle perdite dovute alla naturale diminuzione di peso dei prodotti o delle merci durante la loro sosta nei depositi o in zone franche; che occorre prevedere che tali perdite non devono formare oggetto di rimborso dell'ammontare della restituzione corrispondente nella misura in cui siano economicamente giustificate;

considerando che alcuni regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati hanno istituito un regime di titoli di esportazione o di fissazione anticipata che implica l'impegno di esportare durante la validità del titolo; che, nel caso di operazioni effettuate in virtù di uno dei regimi istituiti dal regolamento (CEE) n. 441/69, la restituzione all'esportazione è pagata non appena i prodotti o le merci sono stati sottoposti a uno di tali regimi; che occorre pertanto considerare che l'esportazione è effettuata per quanto concerne la validità dei titoli il giorno in cui i prodotti o le merci di cui trattasi sono sottoposti ad uno dei regimi summenzionati;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere dei Comitati di gestione per i grassi, per i cereali, per le carni suine, per lo zucchero, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, per la carne bovina, per i prodotti trasformati a base di frutta e legumi, per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione dei regimi istituiti dal regolamento (CEE) n. 441/69.

2. Le seguenti disposizioni del regolamento n. 1041/67/CEE sono applicabili alle operazioni effettuate in virtu del regolamento (CEE) n. 441/69:

  1. a) gli articoli 2, 5, 6, 6 bis e 8,

  2. b) l'articolo 4 in quanto condizione di svincolo della cauzione o della garanzia di cui all'articolo 6 del presente regolamento,

  3. c) l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, restando inteso che le dichiarazioni previste in questi due paragrafi debbono essere controllate nelle stesse condizioni degli altri elementi della dichiarazione in virtù della quale i prodotti o le merci in questione sono assoggettati a uno dei regimi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69,

  4. d) l'articolo 9, per quanto attiene eventualmente alla parte della restituzione che non fosse stata pagata in virtù del regolamento (CEE) n. 441/69.

Art. 2

1. Ai sensi del presente regolamento si considera come espletamento delle formalità doganali relative all'esportazione:

  1. a) in caso d'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 441/69, l'accettazione da parte del servizio doganale dell'atto con il quale il dichiarante manifesta la volontà di effettuare l'esportazione dei prodotti trasformati o delle merci in conformità del regime doganale contemplato dal suddetto articolo; in tal caso le formalità doganali relative all'esportazione vengono espletate nello Stato membro nel cui territorio i prodotti di base sono stati sottoposti al regime suddetto;

  2. b) in caso di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 441/69, l'accettazione da parte del servizio doganale dell'atto con il quale il dichiarante manifesta la volontà di porre i prodotti o le merci sotto controllo doganale affinchè siano sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca ai fini di esportazione; l'assoggettamento al regime di deposito doganale o di zona franca puo essere applicato soltanto nello Stato membro nel cui territorio sono state espletate le formalità doganali relative all'esportazione.

2. Il giorno dell'espletamento delle formalità doganali relative all'esportazione è determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.

Art. 3

1. Il giorno dell'assoggettamento a controllo doganale dei prodotti di base ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 441/69 e quello in cui il servizio doganale accetta l'atto con il quale il dichiarante manifesta la volontà di sottoporre i prodotti di base al controllo doganale affinchè venga ad essi applicato il regime previsto dall'articolo 2 del suddetto regolamento.

2. L'atto di cui al precedente paragrafo 1 comportta in particolare I'impegno di esportare fuori della Comunità, entro i termini prescritti, i prodotti trasformati o le merci per i quali è concessa la restituzione, precisandone la quantità, la specie e, quando occorre, le caratteristiche, nonchè tutti gli elementi necessari alla liquidazione della restituzione.

3.

I prodotti possono restare sotto il regime di controllo doganale di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 441/69 per un periodo di sei mesi a decorrere dal giorno dell'assoggettamento a controllo doganale dei prodotti di base. Tuttavia:

  1. a) nei casi in cui l'esportazione è subordinata alla concessione di un titolo d'esportazione o quando i prodotti per i quali è accordata la restituzione hanno formato oggetto di concessione di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata, quando la produzione di tale documento è facoltativa per l'esportazione, il periodo previsto al comma precedente è uguale al periodo di validita del titolo ancora restante alla data dell'assoggettamento dei prodotti di base a controllo doganale. La data di assoggettamento dei prodotti di base a controllo doganale deve cadere durante la validità del titolo.

  2. b) quando la produzione di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata è facoltativa per l'esportazione e i prodotti per i quali è accordata la restituzione non sono esportati in virtù di un regime di fissazione anticipata del tasso di restituzione, il periodo previsto dal comma precedente è uguale alla durata di validità dei titoli di esportazione o di fissazione anticipata applicabile ai prodotti della stessa specie.

    — sia inferiore a tre mesi, esso è portato a tre mesi,

    — sia superiore ad un anno, esso è ridotto ad un anno.

Qualora, in applicazione delle lettere a) e b) di cui sopra, il periodo di assoggettamento al controllo doganale di cui al presente paragrafo

Art. 4

1.

In caso di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 441/69 il tasso della restituzione è, salvo fissazione anticipata, quello vigente il giorno dell'espletamento delle formalità doganali relative all'esportazione.

In caso di fissazione anticipata della restituzione il giorno dell'espletamento delle formalità doganali relative all'esportazione è preso in considerazione per la determinazione delle rettifiche che eventualmente devono essere apportate al tasso applicabile.

2. I prodotti o le merci possono restare in regime di deposito doganale o di zona franca per un periodo di sei mesi a decorrere dal giorno dell'espletamento delle formalità doganali relative all'esportazione.

Art. 5

I termini di cui agli articoli 3 e 4 possono essere ridotti durante un periodo limitato o meno in funziene delle circostanze, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE o dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, tenuto conto delle caratteristiche dei prodotti o delle merci, allo scopo di evitare difficoltà sui mercati.

Art. 6

1. Il beneficio di uno dei regimi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69 è subordinato alla prestazione di una cauzione o di una garanzia riconosciuta come equivalente che garantiscano il rimborso di un importo pari a quello della restituzione pagata, maggiorato del 20 % nei seguenti casi:

  1. a) quando, entro 6 mesi dallo scadere dei termini stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 3, e dall'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, non sia comprovato che,

    — da un lato, i termini stabiliti sono stati rispettati,

    — dall'altro, i prodotti o le merci hanno lasciato, come tali, il territorio geografico della Comunità o raggiunto la loro destinazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 1041/67/CEE nel termine di 45 giorni dalla data di espletamento delle formalità doganali relative all'esportazione, in caso d'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 441/69, o dalla data in cui è terminato il regime di deposito doganale o di zona franca, in caso di applicazione dell'articolo 3 di quest'ultimo regolamento;

  2. b) quando, entro 6 mesi dallo scadere dei termini stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 3, e dall'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, non siano fornite, se richieste, le prove di cui all'articolo 4 del regolamento n. 1041/67/CEE.

2. Quando, per causa di forza maggiore:

  1. a) le prove di cui al paragrafo 1 non possono essere fornite, la maggiorazione prevista dallo stesso paragrafo non viene riscossa;

  2. b) le prove di cui al precedente paragrafo 1 non possono essere fornite nei termini stabiliti, questi possono essere prorogati, su richiesta dell'esportatore, per la durata che l'organismo competente ritiene necessaria in funzione delle circostanze.

3. Il rimborso di cui al paragrafo 1 viene riscosso in prorata dei quantitativi di prodotti o merci per i quali non siano state fornite le prove di cui al paragrafo 1.

4.

In caso d'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 441/69, le perdite causate, durante la permanenza nel deposito doganale o nella zona franca, dalla diminuzione naturale in peso dei prodotti o delle merci, non formano oggetto del rimborso di cui al paragrafo 1.

Le disposizioni del comma precedente si applicano soltanto in prorata dei quantitativi di prodotti o merci per i quali l'impegno di esportare in virtù del regime di deposito doganale o di zona franca è stato rispettato nei termini stabiliti e nei limiti delle tolleranze fissate, se necessario, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE o dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.

5. L'importo della restituzione pagato ed eventualmente maggiorato è rimborsato ai sensi del presente articolo, quando le prove di cui al paragrafo 1 non siano apportate nei termini richiesti. In tal caso, se l'importo non viene rimborsato nonostante esplicita richiesta, la cauzione gia prestata viene incamerata.

Art. 7

1. La restituzione viene pagata dallo Stato membro nel cui territorio sono state espletate le formalità doganali relative all'esportazione.

2. Eventualmente la practica relativa al pagamento della parte della restituzione che non sia stata pagata in virtù delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 441/69 deve essere presentata, salvo casi di forza maggiore, entro 6 mesi dallo scadere dei termini fissati dall'articolo 3, paragrafo 3, e dall'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, pena la preclusione.

Art. 8

Per quanto riguarda la durata di validità dei titoli d'esportazione o di fissazione anticipata, l'obbligo di esportare è considerato come soddisfatto il giorno in cui il servizio doganale accetta l'atto con il quale il dichiarante manifesta la volontà di assoggettare i prodotti o le merci al controllo doganale affinchè vengano sottoposti a uno dei regimi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69.

Art. 9

1.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, che le trasmette agli altri Stati membri, le informazioni seguenti per ciascuno dei prodotti di cui trattasi e per ciascuno dei regimi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69:

  1. a) i quantitativi assoggettati a uno dei regimi istituiti dal regolamento (CEE) n. 441/69, senza fissazione anticipata del tasso della restituzione;

  2. b) i quantitativi assoggettati a uno dei regimi istituiti dal regolamento (CEE) n. 441/69, con fissazione anticipata del tasso della restituzione.

I dati sono ripartiti a seconda dei prodotti che beneficiano di una specifica restituzione.

2.

Le communicazioni previste dal paragrafo 1 sono effettuate ogni trimestre al più tardi il 25 del mese seguente la fine del trimestre di calendario.

La scadenza periodica prevista dal comma precedente puo essere modificata, quando lo richieda la situazione del mercato, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE o dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.

Art. 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dalla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 441/69.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1969. Per la Commissione Il Presidente Jean REY