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Sez. 3, Ordinanza n. 21332 del 30/07/2024 (Rv. 671834-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Fatti secondari - Distinzione dai fatti principali - Deduzione - Preclusione - Termine.
Stato
decisa il 2024-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671834-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE

In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali.

Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)