Sez. 5, Sentenza n. 1532 del 05/02/2002 (Rv. 552079 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Relazione di notifica - Omessa apposizione sulla copia consegnata al destinatario - Conseguenze - Inesistenza o nullità della notificazione - Esclusione - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
In tema di notificazione degli avvisi di accertamento tributario, l'omessa riproduzione della relazione di notifica nella copia consegnata al destinatario non comporta né l'inesistenza della notificazione, ove non sorgano contestazioni circa l'esecuzione della stessa come indicata nell'originale dell'atto, né la nullità, prevista invece nella diversa ipotesi di difformità del contenuto delle due relate, bensì una mera irregolarità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)