Sez. 3, Sentenza n. 17983 del 14/08/2014 (Rv. 632560 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Danni a terzi derivanti dalle parti comuni dell'edificio condominiale - Responsabilità dell'ex art. 2051 cod. civ. del condominio - Posizione dell'amministratore - Responsabilità ex art. 1218 cod. civ. nei confronti del condominio - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
Il condominio risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni subiti da terzi estranei ed originati da parti comuni dell'edificio, mentre l'amministratore, in quanto tenuto a provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia delle stesse, è soggetto, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., solo all'azione di rivalsa eventualmente esercitata dal condominio per il recupero delle somme che esso abbia versato ai terzi danneggiati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)