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Sez. 1, Sentenza n. 975 del 27/02/1978 (Rv. 390314 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE - RAPPORTO DI LOCAZIONE A TERZI DELLA COSA ALIENATA - OBBLIGO DI CONSEGNA - COMPATIBILITA - CONDIZIONI - CLAUSOLA DI STILE O MANIFESTAZIONE DI EFFETTIVA VOLONTA PATTIZIA - APPEZZAMENTO INCENSURABILE DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390314-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE - RAPPORTO DI LOCAZIONE A TERZI DELLA COSA ALIENATA - OBBLIGO DI CONSEGNA - COMPATIBILITA - CONDIZIONI - CLAUSOLA DI STILE O MANIFESTAZIONE DI EFFETTIVA VOLONTA PATTIZIA - APPEZZAMENTO INCENSURABILE DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE.*

L'Obbligo di consegnare la cosa venduta o permutata non e di per se incompatibile, pur in assenza di patti speciali, con l'esistenza di un rapporto di locazione a terzi della cosa alienata, quando esso sia conosciuto o conoscibile dall'acquirente, o comunque accettato dal medesimo: costituisce, a tal fine, apprezzamento di merito sottratto a Sindacato in Sede di legittimita se correttamente e congruamente motivato, l'interpretazione di una determinata clausola contrattuale come manifestazione di effettiva volonta pattizia o come mera clausola di stile. (nella specie il ricorrente sosteneva il valore di mera clausola di stile alla formula secondo cui "la permuta e stata accettata nello stato di fatto e di diritto in cui quanto permutato trovavasi, come dai permutanti si e posseduto e si aveva il diritto di possedere").*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1476 com. 1, Cod. Civ. art. 1555, Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1600

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)