Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 713 del 1988
Massime (1)
Massima n. 15637
- Regione toscana
- Trasporti in concessione
- Contributi alle aziende esercenti
- Riduzione
- Disposizione normativa avente valore retroattivo
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Il principio della irretroattività della legge, sancito dall'art. 11, disp. prel. cod. civ., non può assumere per il legislatore regionale altro e diverso significato da quello assunto per il legislatore statale. È pertanto possibile anche per il legislatore regionale l'emanazione di norme aventi efficacia retroattiva, tranne che in materia penale - estranea comunque alla competenza delle regioni - non rilevando, al riguardo, il caso in cui la normativa in questione venga ad incidere su effetti già prodotti dalla legislazione statale e, conseguentemente, si ponga in contrasto con il diverso principio "dell'unità dell'ordinamento giuridico dello Stato". (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, della legge regionale della Toscana 20 dicembre 1979, n. 67, e 3, della legge della medesima Regione 6 dicembre 1982, n. 90, denunziati - per violazione dell'art. 117, Cost.- nella parte in cui dispongono una riduzione dei contributi dovuti alle aziende esercenti autoservizi di linea in concessione regionale, anche per gli anni anteriori a quelli della loro entrata in vigore). - S. nn. 23/1967, 23/1978, 91/1982.
Norme impugnate
- art. 3 legge regionale Toscana 6 dicembre 1982, n. 90
- art. 1 legge regionale Toscana 20 dicembre 1979, n. 67
Parametri
- art. 117 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1979, n. 67 (Sussidi di esercizio alle imprese concessionarie di autoservizi di linee extraurbani viaggiatori per l'anno 1978. Integrazione alla legge regionale 26 luglio 1978, n. 51) e dell'art. 3 della legge Regione 6 dicembre 1982, n. 90, (Interventi a favore dei pubblici servizi automobilistici d'interesse regionale), promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1984 dal Consiglio di Stato - Sezione IV Giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. SITA ed altri contro la Regione Toscana, iscritta al n. 874 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione della S.p.a. SITA ed altre e della Regione Toscana;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Consiglio di Stato, con ordinanza in data 29 giugno 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge regionale della Toscana 20 dicembre 1979, n. 67, e 3 della legge della medesima Regione 6 dicembre 1982, n. 90, nella parte in cui, disponendo una riduzione dei contributi dovuti alle aziende esercenti autoservizi di linea in concessione regionale (nella misura dell'ottanta per cento, rispetto a quello del novanta per cento della perdita di esercizio, già stabilita nella precedente legge regionale 26 luglio 1978 n. 51), anche per gli anni anteriori a quelli della loro entrata in vigore, e così disconoscendo situazioni scaturenti da quest'ultima legge, contrasterebbero con l'art. 117 Cost., in quanto violerebbero il principio di irretroattività che, codificato dall'art. 11 Disp. Prel. Cod. Civ., condiziona la legislazione regionale, quale principio fondamentale di quella statale;
punto 2
Considerato che, il principio di irretroattività della legge, mentre ha una portata generale quale canone ermeneutico imposto all'interprete, non opera con altrettanta latitudine nei confronti del legislatore, cui non è inibito, salvo che nella materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), dettare norme con efficacia retroattiva, come questa Corte ha reiteratamente riconosciuto;
che, conseguentemente l'art. 11, Disp. Prel. Cod. Civ., non può assumere per il legislatore regionale altro e diverso significato da quello che esso assume per quello statale e cioè che, ad esclusione della suddetta materia (peraltro estranea alla competenza normativa delle regioni) è, per l'uno, come per l'altro, possibile l'emanazione di norme alle quali venga attribuita la menzionata efficacia retroattiva (v. sentenza 28 febbraio 1967 n. 23);
che non possono fondatamente richiamarsi in senso contrario le sentenze 9 marzo 1978 n. 23 e 27 aprile 1982 n. 91, in quanto, con le medesime, questa Corte, pur avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme regionali con riconosciuta efficacia retroattiva, ha provveduto a siffatta declaratoria per la ragione che tale efficacia incideva su effetti già prodotti dalla legislazione statale, venendo così a violare non un presunto principio fondamentale di irretroattività, bensì quello "dell'unità dell'ordinamento giuridico dello Stato";
che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge regionale della Toscana 20 dicembre 1979, n. 67, (Sussidi di esercizio alle imprese concessionarie di autoservizi di linee extraurbani viaggiatori per l'anno 1978. Integrazioni alla legge regionale 26 luglio 1978, n. 51) e 3 della legge regionale della Toscana 6 dicembre 1982, n. 90, (Interventi a favore dei pubblici servizi automobilistici d'interesse regionale) sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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