Sez. 1, Sentenza n. 2200 del 09/07/1971 (Rv. 352986 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DI QUOTA DI RISERVA) - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE - CONTRO NON COEREDI - NECESSITA DELL'ACCETTAZIONE CON IL BENEFICIO D'INVENTARIO - ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DI QUOTA DI RISERVA) - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE - CONTRO NON COEREDI - NECESSITA DELL'ACCETTAZIONE CON IL BENEFICIO D'INVENTARIO - ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita costituzionale, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, della norma di cui all'art 564 cod civ, che condiziona la proponibilita dell'Azione di riduzione all'accettazione dell'eredita con il beneficio dell'inventario nel solo caso in cui tale Azione venga esercitata verso un terzo e non anche quando la stessa sia rivolta contro un altro coerede. Tale disparita di trattamento, e, infatti, giustificato dal fatto che l'esigenza, cui risponde la citata norma, di porre il convenuto in grado di conoscere l'entita dell'asse ereditario e avvertita nella prima ipotesi assai piu che nella seconda, in quanto si presume che il coerede abbia maggiori possibilita del terzo di accertarsi di tale entita con mezzi diversi da quello dell'accettazione beneficiata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)