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Sez. 2, Sentenza n. 1976 del 21/03/1983 (Rv. 426827 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - DECENNALE - TITOLO IDONEO AL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ - BENI NON PIÙ APPARTENENTI AL "DE CUIUS" AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - DEDUZIONE, DA PARTE DELL'EREDE, DELL'USUCAPIONE DECENNALE IN BASE ALLA DEVOLUZIONE EREDITARIA OVVERO AD ATTI DI DIVISIONE DELL'EREDITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426827-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - DECENNALE - TITOLO IDONEO AL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ - BENI NON PIÙ APPARTENENTI AL "DE CUIUS" AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - DEDUZIONE, DA PARTE DELL'EREDE, DELL'USUCAPIONE DECENNALE IN BASE ALLA DEVOLUZIONE EREDITARIA OVVERO AD ATTI DI DIVISIONE DELL'EREDITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo a beni immobili non appartenenti più al "de cuius" al momento dell'apertura della successione, l'erede non può invocare l'acquisto della proprietà per usucapione decennale, secondo la previsione dell'art. 1159 cod. civ., né in base alla devoluzione ereditaria, né in base ad Atti o sentenze di divisione della eredità, che si assumano riguardare anche detti beni, tenuto conto che la divisione ha carattere meramente dichiarativo, e che la devoluzione ereditaria è a titolo universale, mentre per l'usucapione decennale si richiede, quale titolo astrattamente idoneo all'acquisto della proprietà, un atto traslativo a non domino a titolo particolare. (V 3342/77, mass n 386877).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1159

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)