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Sez. 1, Sentenza n. 2639 del 13/12/1984 Ud. (dep. 21/03/1985) Rv. 168385 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - CRITERIO DI DEFINIZIONE - UNICITÀ - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1984-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168385-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - CRITERIO DI DEFINIZIONE - UNICITÀ - CONTENUTO.*

Il criterio di definizione della modica quantità di sostanza stupefacente è unico sia in relazione all'art. 72 che in relazione all'art. 80 della legge n. 685 del 1975 e va identificato nel quantitativo di sostanza assumibile da un normale, e cioè non particolarmente bisognoso di dosi elevate, tossicodipendente per la durata di pochissimi giorni e cioè di non più di due o tre. (V mass n 166791).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)