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Sez. 5, Sentenza n. 31696 del 15/07/2025 Ud. (dep. 22/09/2025) Rv. 288602-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI | Sentenza di condanna anche al risarcimento del danno in favore della parte civile - Riforma in appello - Formula liberatoria agli effetti penali - Violazione dell’obbligo di motivazione puntuale e adeguata - Ricorso per cassazione della sola parte civile - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288602-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI

In tema di impugnazioni, è ammissibile il ricorso per cassazione della sola parte civile avverso la sentenza con la quale, in assenza di una motivazione puntuale e specifica, il giudice d'appello abbia riformato la condanna di primo grado assolvendo l'imputato con formula definitivamente liberatoria agli effetti penali, in quanto il ribaltamento della pronuncia di condanna si ripercuote anche sul piano civile. (Fattispecie in cui la costituzione della parte civile era avvenuta in epoca anteriore al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)