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Sez. 1, Sentenza n. 667 del 26/01/1988 (Rv. 457119 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DOMANDA DELL'ASSEGNATARIO - ACCETTAZIONE - SILENZIO DELL'ENTE ASSEGNANTE - MANCATA REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457119-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DOMANDA DELL'ASSEGNATARIO - ACCETTAZIONE - SILENZIO DELL'ENTE ASSEGNANTE - MANCATA REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE - IRRILEVANZA.*

Con riguardo a domanda di cessione in proprietà di alloggio della edilizia residenziale pubblica, presentata dall'assegnatario, in locazione l'accettazione della domanda medesima, e quindi la conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 52 della legge 5 agosto 1978 n. 457, non è ravvisabile nel mero silenzio dell'ente assegnante e nel fatto che non abbia provveduto alla revoca della assegnazione, trattandosi di comportamenti inidonei, in difetto di espressa previsione di legge, ad integrare manifestazione tacita della volontà della pubblica amministrazione.*

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)