Sez. 1, Sentenza n. 667 del 26/01/1988 (Rv. 457119 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DOMANDA DELL'ASSEGNATARIO - ACCETTAZIONE - SILENZIO DELL'ENTE ASSEGNANTE - MANCATA REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE - IRRILEVANZA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DOMANDA DELL'ASSEGNATARIO - ACCETTAZIONE - SILENZIO DELL'ENTE ASSEGNANTE - MANCATA REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE - IRRILEVANZA.*
Con riguardo a domanda di cessione in proprietà di alloggio della edilizia residenziale pubblica, presentata dall'assegnatario, in locazione l'accettazione della domanda medesima, e quindi la conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 52 della legge 5 agosto 1978 n. 457, non è ravvisabile nel mero silenzio dell'ente assegnante e nel fatto che non abbia provveduto alla revoca della assegnazione, trattandosi di comportamenti inidonei, in difetto di espressa previsione di legge, ad integrare manifestazione tacita della volontà della pubblica amministrazione.*
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)