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Sez. 1, Sentenza n. 11409 del 27/11/1990 (Rv. 469924 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI VARI - DIRITTI DI VISITA SANITARIA - CONTRARIETÀ AI REGOLAMENTI CEE - RIPETIZIONE DELL'INDEBITO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469924-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI VARI - DIRITTI DI VISITA SANITARIA - CONTRARIETÀ AI REGOLAMENTI CEE - RIPETIZIONE DELL'INDEBITO - AMMISSIBILITÀ.*

L'avvenuto pagamento di diritti di visita sanitaria, avendo ad oggetto una prestazione di natura tributaria da considerare indebita fin dalla sua istituzione - in quanto abolita con effetto ex tunc dalla legge n. 889 del 1977, intesa ad uniformare l'ordinamento nazionale alla disciplina comunitaria in materia, la quale, nell'ambito del generale divieto di dazi all'importazione, se consente di riversare sull'importatore gli oneri economici della visita, ciò fa solo a condizione che essi trovino corrispondenza (esclusa, nella specie, con riguardo ad importazioni di carni) in un sistema generalizzato di Tributi applicati a tutte le merci, nazionali ed importate, e subordinando altresì, con riguardo alle importazioni extracomunitarie, tale possibilità, all'adozione di provvedimenti della comunità, non ancora emanati, destinati a rendere uniformi gli interventi dei singoli stati membri - non costituisce causa di Estinzione di un'obbligazione, anche se intervenuto anteriormente alla suddetta abolizione e, pertanto, non preclude la ripetizione delle somme indebitamente versate. (V 2358/89, mass n 462777).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge Straniera min. CEE 13/06/1967 num. 121, Legge Straniera min. CEE 27/06/1968 num. 805, Legge Straniera min. CEE 28/06/1968 num. 827, Legge Straniera min. CEE 29/10/1975 num. 2759, Legge 14/11/1977 num. 889

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)