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REGOLAMENTO (CE) N. 97/95 DELLA COMMISSIONE del 17 gennaio 1995 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'idennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

Testo in vigore al

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/942, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1543/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, che fissa l'importo del premio a favore dei produttori di fecola di patate per le campagne di commercializzazione 1993/1994, 1994/1995 e 1995/19963, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate4, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1868/94 istituisce un regime di contingenti per la produzione della fecola di patate che può beneficiare dell'aiuto comunitario; che i contingenti vengono ripartiti dagli Stati membri in base alla produzione in un determinato periodo di riferimento e agli investimenti che sono stati effettuati dalle fecolerie anteriormente al 31 gennaio 1994 e che non hanno dato luogo ad un aumento della produzione nel periodo di riferimento; che questi due criteri rivestono pari importanza; che occorre prevedere un adeguamento proporzionale dei quantitativi attribuiti per garantire che non superino il contingente assegnato ad uno Stato membro;

considerando che occorre stabilire determinate condizioni per garantire che gli Stati membri, nel ripartire il loro contingente, tengano conto solamente dei veri e propri investimenti che hanno dato luogo ad un aumento non trascurabile della produzione anteriormente al 31 gennaio 1994;

considerando che occorre stabilire determinate condizioni atte a garantire che la riserva di 110 000 t, creata per coprire la produzione in Germania nella campagna di commercializzazione 1996/1997, venga utilizzata solamente per casi in cui la produzione derivi da investimenti irreversibilmente avviati prima del 31 gennaio 1994 e solo dopo l'esaurimento di ogni contingente disponibile derivante dalla cessazione di attività delle imprese che producono fecola di patate;

considerando che è necessario stabilire cosa debba contenere il contratto di coltivazione tra una fecoleria ed un produttore, onde evitare la conclusione di contratti per quantitativi superiori al sottocontingente attribuito alla fecoleria; che occorre proibire alla fecoleria in questione di accettare le forniture di patate non previste da un contratto di coltivazione, dato che questo rischierebbe di compromettere l'efficacia del sistema dei contingenti e la garanzia che il prezzo minimo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 venga pagato per tutte le patate destinate alla produzione di fecola; che qualora, per motivi climatici, la produzione di patate sulle superfici considerate nel contratto di coltivazione risulti superiore al previsto oppure il tenore di fecola di queste patate sia più elevato del previsto, deve essere tuttavia consentito ad una fecoleria di accettare queste patate purché paghi il prezzo minimo summenzionato;

considerando che le patate con un contenuto di fecola inferiore al 13 % non possono essere considerate come patate destinate alla produzione di fecola ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92; che queste patate non possono pertanto venir accettate dalla fecolerie; che qualora, per motivi climatici, si registri un tenore di fecola inferiore, la Commissione deve poter autorizzare, su richiesta di uno Stato membro, l'accettazione di patate con un tenore di fecola non inferiore al 12,8 %;

considerando che, per motivi di chiarezza, alcune delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1543/93 che sono compatibili con il regime dei contingenti e necessarie per la sua applicazione debbono essere incorporate nel presente regolamento;

considerando che è necessario specificare i metodi ammessi per determinare il peso sott'acqua delle patate ed elaborare una tabella nella quale figurino il corrispondente tenore di amido e gli aiuti erogabili;

considerando che è necessario predisporre misure di controllo per garantire che possa beneficiare delle indennità compensative e dei premi solamente la fecola prodotta conformemente alle disposizioni del presente regolamento;

considerando che, per poter proteggere i produttori di patate destinate alla produzione di fecola, è fondamentale che il prezzo minimo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 venga pagato per tutte le patate; che è pertanto necessario prevedere sanzioni qualora il prezzo minimo non venga pagato e le fecolerie accettino forniture di patate non previste da un contratto di coltivazione;

considerando che è necessario stabilire alcune disposizioni atte a garantire che la fecola di patate prodotta in eccesso rispetto al sottocontingente di una fecoleria venga esportata senza beneficiare della restituzione all'esportzaione, come prevede l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1868/94; che è necessario applicare sanzioni in caso di infrazioni;

considerando che è necessario specificare che cosa accade del sottocontingente di una fecoleria oggetto di fusione, di trasferimento di proprietà o di cessazione di attività;

considerando che, per consentire allo Stato membro e alla Commissione di controllare il funzionamento del regime dei contingenti, occorre specificare quali informazioni le fecolerie debbano comunicare allo Stato membro e quali informazioni gli Stati membri debbano comunicare alla Commissione;

considerando che, essendo il regolamento (CEE) n. 1543/93 abrogato con effetto a decorrere dal 1o luglio 1995, data alla quale entra in vigore il regime dei contingenti, è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 1711/93 della Commissione5, modificato dal regolamento (CE) n. 1993/946;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Titolo I DEFINIZIONI - REGIME DEI CONTINGENTI

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1995. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione