Sez. 3, Sentenza n. 12253 del 13/12/1993 (Rv. 484700 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità | Occupazione finalizzata ad espropriazione per pubblica utilità - Somma liquidata dall'espropriante a favore del proprietario - Diritto di rivalsa dell'affittuario - Limiti.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità
Riguardo ad occupazione finalizzata ad espropriazione per pubblica utilità, sulla somma liquidata dall'espropriante a favore del proprietario, ha diritto a rivalersi, contro quest'ultimo, l'affittuario, limitatamente alla parte di indennità corrispondente ai frutti non percepiti ed al mancato raccolto, e non anche per indennità di occupazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1633, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)