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Sez. T, Ordinanza n. 4307 del 19/02/2025 (Rv. 674107-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE ICI | Rilevanza oggettiva del dato catastale per i fabbricati rurali - Applicabilità anche ai terreni - Esclusione - Disciplina ex artt. 2 e 9 d.lgs. n. 504 del 1992 - Criteri di calcolo dell'imposta.
Stato
decisa il 2025-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674107-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE ICI

In tema di ICI, il criterio della rilevanza oggettiva del dato catastale riconosciuto per i fabbricati rurali non è applicabile anche ai terreni, per i quali, invece, opera il combinato disposto degli artt. 2 e 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, i quali disciplinano, rispettivamente, il profilo della qualificazione dell'area (come non fabbricabile) ai fini del criterio del calcolo della base imponibile in base al reddito dominicale e quello delle agevolazioni, di carattere soggettivo, applicabili ai fini del calcolo dell'imposta in concreto liquidabile.

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)