Sez. 2, Sentenza n. 721 del 24/03/1970 Ud. (dep. 02/03/1971) Rv. 116923 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - INIEZIONI ENDOVENOSE PRATICATE DA UN INFERMIERE - SUSSISTENZA DEL REATO - PRESENZA O CONSENSO DEL MEDICO - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - INIEZIONI ENDOVENOSE PRATICATE DA UN INFERMIERE - SUSSISTENZA DEL REATO - PRESENZA O CONSENSO DEL MEDICO - IRRILEVANZA.*
Commette il reato di Esercizio abusivo di una professione l'infermiere che pratica iniezioni endovenose, anche se in presenza e col consenso del medico, giacche l'art 14 lett C del RD 31 maggio 1928, n 1334, fa espresso divieto agli infermieri di praticare iniezioni endovenose di qualsiasi medicamento e, dal raffronto di tale norma con i successivi artt 15 e 16, risulta altresi che il divieto sussiste anche se l'infermiere pratichi l'iniezione sotto il controllo o su prescrizione del medico.*
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1928 num. 1334 art. 15, Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Legge 31/05/1928 num. 1334 art. 16, Legge 31/05/1928 num. 1334 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)