Sez. 3, Sentenza n. 1315 del 17/11/1970 Ud. (dep. 09/02/1971) Rv. 116657 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - SPECIALI FORME - NECESSITA - ESCLUSIONE - REQUISITI NECESSARI E SUFFICIENTI.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - SPECIALI FORME - NECESSITA - ESCLUSIONE - REQUISITI NECESSARI E SUFFICIENTI.*
La licenza edilizia, sebbene non ammetta equipollenti, in quanto deve essere contenuta in un atto della pubblica amministrazione che abbia in se tutte le caratteristiche richieste dalla legge e dai regolamenti richiamati dalla stessa, tuttavia non deve essere redatta in una Forma speciale. La relativa autorizzazione, infatti, non richiede altro che il chiaro intendimento del capo dell'amministrazione comunale di aderire alla richiesta del cittadino. Quando risultino evidenti tutti gli elementi necessari per identificare la persona a favore della quale il provvedimento e stato adottato, la data di emissione, la natura dei lavori autorizzati, anche mediante semplice riferimento al progetto esibito dall'interessato a corredo della domanda di licenza, non puo sorgere dubbio sulla validita della concessione, pur se espressa in Forma implicita e indiretta.*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)