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Sez. 3, Sentenza n. 11949 del 04/11/1992 (Rv. 479320 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Patti contrari alla legge | Spese indebitamente corrisposte dal conduttore al locatore - Azione di ripetizione - Decadenza ex art. 79 della L. n. 392 del 1978 - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione della parte nella memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 cod. proc. pen. - Necessità.
Stato
decisa il 1992-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479320-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Patti contrari alla legge

La decadenza dall'azione di ripetizione delle spese indebitamente corrisposte al locatore dal conduttore, prevista dall'art. 79 della legge 27 luglio 1978 n. 392, non essendo rilevabile di ufficio dal giudice, deve essere specificamente eccepita dalla parte con la memoria difensiva, ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)