Sez. U, Sentenza n. 646 del 20/01/1993 (Rv. 480346 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Ferrovie e tranvie in concessione | Dipendente delle Ferrovie dello Stato - Rapporto in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato - Domanda di attribuzione di un beneficio retributivo all'atto del collocamento a riposo (o dopo lo stesso) - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Ferrovie e tranvie in concessione
La domanda con la quale il dipendente delle Ferrovie dello Stato chiede, all'atto del collocamento a riposo (o dopo lo stesso), l'attribuzione di un determinato beneficio retributivo è devoluta non alla giurisdizione della Corte dei Conti ma a quella del giudice del rapporto di lavoro - sul quale l'invocato beneficio (pur comportando un più favorevole trattamento pensionistico) ha diretta incidenza - e, quindi, nel caso di rapporto in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge N. 210 del 1985 (istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, con la conseguente trasformazione del rapporto di pubblico impiego, sorto con l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, in rapporto di lavoro di natura privatistica), alla giurisdizione del giudice ordinario, anziché a quella esclusiva del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)