Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
Testo in vigore al
Art. 71 T. U. 9 aprile 1951, n. 203, art. 62
1. L'ufficio centrale e' presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed e' composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.
2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
Art. 72 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 63 e 64 e Legge 23 marzo 1936, n. 136, art. 40
1. Il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedi' successivo alla votazione, se possibile, u al piu' tardi la mattina del mercoledi', riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.
2. Ludi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.
Art. 73
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81
Art. 74 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 66
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 MARZO 1990, N. 53.
2. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'Ufficio.
3. L'Ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.
4. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunzie di cause di ineleggibilita' nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'Ufficio.
5. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
6. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.
7. Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'Ufficio centrale.
Capo VII. Della convalida e delle surrogazioni
Sezione 1. Disposizioni generali
Art. 75
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Sezione II. Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.
Art. 76 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 68
1. Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti e' nulla, gli si sostituisce quegli che riporto', dopo gli eletti, maggiori voti.
Art. 77 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 69
1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.
2. In caso diverso, l'elezione seguira' entro due mesi nel giorno che sara' stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appello.
Art. 78
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 154
Sezione III. Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
Art. 79 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 71
1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.
2. In caso diverso, l'elezione seguira' entro due mesi, nel giorno che sara' stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appello.
Art. 80
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 154
Art. 81 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 73, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 42
1. Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Capo VIII. Dei ricorsi
Art. 82 T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67, u. c., 74 e 75, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 43
1. Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilita' dal Consiglio comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.36
2. La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne e' il responsabile. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. La impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale puo' essere promossa anche dal prefetto.36
3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.36
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.36
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.36
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.36
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.36
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.36
Art. 82/2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 15036
Art. 82/3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 15036
Art. 83 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 74 e 75, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 43
1. La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.
Art. 83/2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 83/3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 83/4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 83/5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 83/6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 83/7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104