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Sez. L, Sentenza n. 18294 del 16/09/2005 (Rv. 583608 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Obbligazione di fondi di garanzia diversi "ex" art. 2 legge 297 del 1982 - Accollo "ex lege" - Configurabilità - Condizione - Verificazione dell'evento protetto - Conseguenze - Fondo competente all'erogazione - Criterio di individuazione - Rapporto di lavoro in essere al momento della cessazione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583608-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Con riferimento alla previsione di fondi di garanzia diversi (presso l'INPS, l'INPGI per i giornalisti, essendo oramai soppresso l'INPDAI, per i dirigenti di aziende industriali), di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982, nell'ipotesi di lavoratori assicurati nel tempo presso istituti diversi, ai fini dell'erogazione dell'intero trattamento di fine rapporto assume rilievo la responsabilità del fondo competente in relazione alla natura giuridica del rapporto di lavoro in essere al momento della sua cessazione, atteso che l'obbligo posto a carico del fondo è l'effetto di un accollo cumulativo "ex lege" e l'assunzione dell'obbligazione è subordinata alla verificazione dell'evento protetto costituito dall'insolvenza del datore di lavoro. A diversa conclusione non può pervenirsi, nè per l'esistenza di contribuzioni a favore di fondi diversi, stante la mancanza di correlazione tra misura della contribuzione e misura delle prestazioni, nè per l'esistenza di adeguamenti delle contribuzioni all'andamento dei fondi, in considerazione della circostanza che i fondi diversi da quelli istituti presso l'INPS assicurano non le imprese ma una particolare categoria di dipendenti delle stesse, le quali possono occupare anche lavoratori assicurati presso l'INPS. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, con riferimento a giornalisti dipendenti di una società fallita, i quali avevano lavorato come impiegati nei primi anni, aveva condannato l'INPS e non l'INPGI al pagamento della relativa quota di t.f.r.).

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)