Interventi nel settore dei trasporti
Testo in vigore al
Art. 25 Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime
1. Le navi minori e i galleggianti, di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri, possono essere iscritti nei registri e destinati a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa.
2. Agli effetti del comma 1 si intende:
a) per uso privato, l'utilizzazione dell'unita' come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole;
b) per uso in conto proprio, l'utilizzazione dell'unita' per il soddisfacimento di necessita' strettamente connesse all'attivita' istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attivita' imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l'attivita' di acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse.
3. Le navi minori e i galleggianti possono essere comandati e condotti dal proprietario dell'unita', dal titolare della ditta o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in possesso di una delle abilitazioni gia' previste dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, previo corso di addestramento e di familiarizzazione a bordo dell'unita' per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilita' della ditta per le sole unita' di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo. Alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta puo' essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dell'unita'.
4. Ai fini della sicurezza della navigazione alle unita' destinate ad uso privato, di cui al comma 2, lettera a), si applica il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232.
5. I requisiti di idoneita' e di sicurezza per le unita' destinate ad uso in conto proprio, di cui al comma 2, lettera b), sono determinati con uno o piu' decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione al particolare servizio speciale cui l'unita' e' destinata. In attesa dell'emanazione dei decreti stessi, alle unita' destinate ai servizi speciali per uso in conto proprio si applica il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Nelle relative certificazioni di idoneita' e di sicurezza sentito l'ente tecnico, devono essere indi- cate le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui l'unita' e' destinata, con riferimento alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone imbarcate.
6. Le unita' indicate nei precedenti commi possono trasportare un numero massimo di dodici persone, escluso l'equipaggio. Le medesime unita' non sono soggette al rilascio del ruolino di equipaggio previsto per le navi minori e i galleggianti; per la loro utilizzazione e' dovuta la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, da versare in ragione d'anno.
Art. 26 Obbligo del conseguimento della qualifica di "autorizzato" per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri nelle zone di navigazione interna della laguna veneta
1. L'articolo 520 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' sostituito dal seguente:
"Art. 520. - (Mansioni richiedenti titolo professionale) - 1. Il personale imbarcato per mansioni richiedenti titolo professionale sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione, di linea, nelle zone di navigazione interna della laguna veneta, deve essere provvisto di titolo professionale marittimo equivalente a quello richiesto per la navigazione interna ed avere conseguito la qualifica di "autorizzato" secondo le norme vigenti in materia di navigazione interna.
2. Il personale imbarcato per la condotta di navi adibite ai servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa e con le procedure indicate dalla normativa regionale, deve conseguire l'iscrizione nel Ruolo dei conducenti.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale imbarcato sul-
le navi destinate al servizio di trasporto di passeggeri in navigazione nazionale locale limitata alla laguna veneta, ove acquisiscano i servizi nelle zone lagunari di navigazione marittima e ancorche', ai sensi dell'articolo 24 del codice e dell'articolo 4 del presente regolamento, estendano i viaggi alle zone lagunari di navigazione interna".
Art. 27 Violazioni della disciplina della navigazione interna
1. Le violazioni alla disciplina della navigazione interna, stabilita dalle regioni ai sensi dell'articolo 105, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, non costituiscono violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione di cui all'articolo 1231 del codice della navigazione.
Art. 28 Modifiche agli articoli 10, 167 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, puo' essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unita', fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico puo' essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unita'. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potra' essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile";b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attivita' ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione e' concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o piu' assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata.
L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo "A" e' comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle societa' autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresi' applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo";c) al comma 3, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole";d) al comma 6:
1) al primo periodo, dopo le parole: " per la rimanente rete viaria" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b)";
2) alla lettera a), le parole: "con il limite massimo di 13,44 m. per gli autoveicoli isolati, 20,16 m. per gli autotreni e 17,36 m. per gli autoarticolati" sono sostituite dalle seguenti: "con i limiti stabiliti dall'articolo 61";
3) alla lettera b), le parole: "lettera e) e lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera g), lettera g-bis) e lettera g- ter)";
4) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
"b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorche' per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4";
e) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico";
f) il comma 18 e' sostituito dal seguente:
"18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi gia' autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica, nonche' superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.165.000 a lire 4.700.000";g) il comma 19 e' sostituito del seguente:
"19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalita', ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 235.000 a lire 940.000. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalita' ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorche' maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato";h) al comma 21, dopo le parole: "lettera n)," sono inserite le seguenti: "salvo che cio' sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose,";
i) il comma 23 e' sostituito dal seguente:
"23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo";l) il comma 24 e' sostituito dal seguente:
"24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonche' la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta";m) il comma 25 e' sostituito dal seguente:
"25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione.
Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilita' del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra e' fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi";n) dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:
"25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non puo' proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilita' del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorche' il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalita' di svolgimento previste dal regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI.
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non e' data facolta' di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6".
2. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ove siano indicati gli importi delle sanzioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 10, essi vanno sostituiti con importi non rivalutati ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del
medesimo decreto legislativo, pari, rispettivamente, a lire: unmilione/quattromilioni e a lire: duecentomila/ottocentomila.
3. Al comma 11 dell'articolo 167 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La franchigia del cinque per cento e' prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validita' dell'autorizzazione".
4. Il comma 12 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
"12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purche' muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare: a) la manovra di inversione del senso di marcia; b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza; c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimita' delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purche' muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada".
5. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 29 Modifiche agli articoli 20 e 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione";
b) al comma 3, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, e' ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria".
2. Il comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti".
Art. 30 Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresi' consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purche' autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici";
b) il comma 13 e' sostituito dal seguente:
"13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore,
che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada";c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
13-ter. Non e' consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi 1o giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge".
Art. 31 Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. E' vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni.
9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI".
Art. 32 Modifiche agli articoli 119 e 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifi- cazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai medici specialisti dell'unita' sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma o la revisione della patente di guida";b) al comma 4, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie.
In tal caso la commissione medica e' integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio fi- nale".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi piu' brevi indicati sul certificato di idoneita".
Art. 33 Modifiche all'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:
"a) ai conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli di qualsiasi cilindrata a due ruote, ovvero di motocarrozzette, nonche' agli eventuali passeggeri";b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purche' dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Il regolamento definisce i requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi previsti dal presente comma".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificate dal presente articolo, entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 34 Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 13, comma 2, capoverso B), lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e succes- sive modificazioni, sono soppresse le parole: "purche' muniti di carta di circolazione".
Art. 35 Modifiche alla legge 8 agosto 1991, n. 264
1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 8 agosto 1991, n. 264, la parola: "residente" e' sostituita dalla seguente: "stabilito".
2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato al versamento del contributo una tantum, di cui al comma 4 dell'articolo 8".
Art. 36 Impianti aeroportuali
1. Per l'approvazione di progetti concernenti impianti aeroportuali, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, e' indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Al fine di garantire la copertura della spesa necessaria all'aggiornamento della tabella A recante "Classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi" allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, e' autorizzata la spesa di lire 6,5 miliardi per l'anno 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 37 Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo: "I parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente".
Art. 38 Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454
1. All'articolo 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori si pronunciano entro il termine perentorio di trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1".
2. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole da: "il Ministro dei trasporti e della navigazione istituisce" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro dei trasporti e della navigazione istituisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'ambiente, il Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalita' composto da quindici componenti. I componenti del Comitato sono:
a) il capo dell'unita' di gestione autotrasporto di persone e cose, che lo presiede;
b) il presidente del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, con la qualifica di vicepresidente;
c) un componente designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato;
d) un componente designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
e) un componente designato dal Ministro dell'ambiente;
f) un componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;
g) due componenti scelti dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
h) cinque componenti, indicati dalle cinque associazioni piu' rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 4 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;
i) due componenti indicati congiuntamente dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e' inserito il seguente:
"1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, sono nominati, con le stesse modalita', un numero uguale di membri supplenti dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) e i) del medesimo comma 1".
Art. 39 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, le parole da "oltre" fino a "richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione";
b) all'articolo 5, comma 8, le parole da "da effettuare" fino a "navigazione" sono soppresse;
c) all'articolo 8, comma 2, le parole "dal capo del compartimento marittimo" sono sostituite dalle seguenti: "dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 2, comma 2";
d) il comma 4 dell'articolo 10 e' abrogato.
Art. 40 Convenzioni per la gestione di servizi antincendi
1. I soggetti gestori degli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ove funzioni un servizio antincendio gestito da enti militari, possono stipulare apposita convenzione atta a consentire l'espletamento dei servizi anche ad uso civile da parte delle Forze armate. Detta convenzione dovra' coprire ogni onere aggiuntivo per le Forze armate derivante dall'ampliamento del servizio, ivi comprese le relative coperture assicurative.
Art. 41 Potenziamento e ammodernamento delle ferrovie in concessione e in gestione governativa
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, concernenti il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione e in gestione governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' autorizzata la concessione di un limite di impegno quindicennale di lire 63,3 miliardi a decorrere dall'anno 2000. All'onere derivante dal presente comma, pari a lire 63,3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2014, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 42 Modifica all'articolo 4 della legge 8 ottobre 1998, n. 354
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, le parole: "Ferrovie Nord Milano Spa" sono sostituite dalle seguenti: "Ferrovie Nord Milano Esercizio spa".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: Diliberto