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Sez. 6, Sentenza n. 36081 del 07/07/2009 Ud. (dep. 17/09/2009) Rv. 244773 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Concorso dell'"extraneus" - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244773-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del concorso dell'"extraneus" nel reato "proprio" di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen., che può essere commesso solo dal soggetto che riveste la qualifica di custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro, la prova della collusione tra il privato e il pubblico ufficiale non può essere desunta dall'esistenza di vincoli interpersonali o da una virtuale adesione al delitto, ma deve provenire da un "quid pluris", ricavabile dalle modalità e circostanze del fatto, ovvero dai rapporti personali intercorsi con le parti, che dimostrino concretamente il raggiungimento di un'intesa con il pubblico ufficiale o, quanto meno, una pressione diretta a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illecito. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza, ritenendo irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità concorsuale l'esistenza di una mera relazione di convivenza fra l'imputato e la custode dei beni pignorati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 388 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)