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Sez. 1, Sentenza n. 19785 del 08/02/2001 Cc. (dep. 15/05/2001) Rv. 219670 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sanzioni disciplinari irrogate dalla direzione della Casa circondariale - Reclamo ai sensi dell'art. 14 ter ord. pen. - Inosservanza dei termini - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219670-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il reclamo avverso le sanzioni disciplinari adottate dalla Direzione della Casa circondariale, proposto ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), è atto di parte assimilabile ad ogni effetto ad una impugnazione, sicché la sanzione per l'inosservanza dei termini entro i quali può essere proposto è quella dell'inammissibilità, come previsto per tutti i mezzi di gravame. (Nella specie la Corte ha precisato inoltre che i termini per proporre il reclamo decorrono per legge dalla comunicazione del provvedimento).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)