Sez. 3, Sentenza n. 1437 del 30/05/1963 (Rv. 262150 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - RIFERIMENTO ALLE TABELLE DI CUI AL RD N 200 DEL 1937 - FACOLTA E NON OBBLIGO DEL GIUDICE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - RIFERIMENTO ALLE TABELLE DI CUI AL RD N 200 DEL 1937 - FACOLTA E NON OBBLIGO DEL GIUDICE.*
In caso di responsabilita civile per danni permanenti alle persone, il riferirsi o meno, per la liquidazione del danno, alle tabelle allegate al RD n 200 del 1937 (infortuni sul lavoro) costituisce facolta e non Obbligo del magistratò pertanto, il non avere fatto ricorso ad esse non puo formare oggetto di censura in Sede di Cassazione. (Conf 2308/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 25/01/1937 num. 200, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)