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Sez. 5 - , Ordinanza n. 34634 del 16/11/2021 (Rv. 663050 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario - Sentenza fondata su questioni rilevate di ufficio - Omessa sottoposizione delle stesse al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663050-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario, nel caso di impugnazione della sentenza di primo grado pronunciata "a sorpresa", in quanto fondata su questioni rilevate d'ufficio di fatto o miste, di fatto e di diritto, senza il previo contraddittorio delle parti, non si impone la rimessione della causa al grado precedente - la quale costituisce soluzione eccezionale - dal momento che in appello è ammessa la produzione di nuovi documenti, sicché non si determina un vulnus al diritto di difesa.

Cod. Proc. Civ. art. 101, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)