Sez. 2, Sentenza n. 9064 del 27/08/1993 (Rv. 483584 - 01)
Appalto (contratto di) - Verifica - Nel corso di esecuzione dell'opera | Fissazione di un termine per ovviare alle difformità e difetti - Facoltà del Committente - Inutile decorso del termine - Automatica risoluzione del contratto - Mancato esercizio della facoltà - Diritto di ottenere l'eliminazione dei difetti a lavori ultimati - Sussistenza.
Appalto (contratto di) - Verifica - Nel corso di esecuzione dell'opera
L'art. 1662 cod. civ., il quale consente al committente di controllare l'esecuzione dell'opera nel suo svolgimento e di fissare all'appaltatore un congruo termine per ovviare alle difformità ed ai difetti riscontrati, prevede una mera facoltà e non un onere a carico del committente, in quanto ha la sola funzione di consentirgli di provocare l'automatica risoluzione del contratto al momento dell'inutile compimento del decorso del termine. Ne consegue che il mancato esercizio di tale facoltà non comporta alcuna decadenza dal diritto di ottenere l'eliminazione dei difetti a lavori ultimati, la quale si verifica soltanto in caso di accettazione senza riserve dell'opera per i vizi palesi o di tardiva denuncia dopo la consegna dell'opera per i vizi occulti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1662, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)