Sez. 6, Sentenza n. 9072 del 22/10/2009 Ud. (dep. 06/03/2010) Rv. 246169 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - IN GENERE | Ordine di assunzione delle prove - Violazione - Nullità delle prove o della sentenza - Insussistenza.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - IN GENERE
Stante il principio di tassatività delle nullità, la violazione dell'ordine di assunzione delle prove, disciplinato dall'art. 496 cod. proc. pen., non è presidiata da alcuna sanzione di carattere processuale. (Fattispecie relativa al ricorso presentato dalla parte civile avverso la decisione del giudice del merito di anticipare, nonostante la sua opposizione, l'audizione dei testimoni della difesa prima dell'esaurimento della lista testimoniale presentata dal pubblico ministero).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 496, Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 271 art. 150
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)