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Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra

Testo in vigore al

Art. 7 Attualizzazione dei trattamenti pensionistici di cui alle tabelle I ed L

1. Gli orfani maggiorenni inabili non in stato di disagio economico, di cui alle tabelle I ed L previste dal terzo comma dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, possono chiedere la corresponsione del valore attuale del loro trattamento pensionistico.

2. Le modalita', il tasso di interesse e le condizioni per chiedere la capitalizzazione del trattamento pensionistico, nonche' l'ammontare annuo da destinare a tale operazione nell'ambito dello stanziamento complessivo per il servizio delle pensioni di guerra, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

3. Trascorsi tre anni dalla data del suddetto decreto, si procedera' alla capitalizzazione dei trattamenti pensionistici residui.

4. Le tabelle I ed L, di cui al terzo comma dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande presentate dai soggetti interessati prima di tale data saranno definite sulla base delle previgenti disposizioni e di quelle contenute nel presente articolo.

Art. 8 Indennita' di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecita' bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori

1. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecita' bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidita' contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nonche' ai grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci, per far fronte alle particolari necessita' di assistenza e' corrisposta una speciale indennita' di accompagnamento aggiuntiva, non reversibile, nella misura mensile pari a quella prevista per gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1) e 2), di cui al quinto comma dell'articolo 6 di detto decreto del Presidente della Repubblica numero 834 del 1981, come risulta sostituito dall'articolo 3 della presente legge, con decorrenza 1 gennaio 1985.

2. Tale speciale indennita' e' cumulabile con l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, e usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. All'onere derivante dall'indennita' aggiuntiva di cui al comma 1, valutato in lire 2.000.000.000 annui, si provvede con imputazione a carico dello stanziamento ordinario del capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 9 Infermi di mente

1. Nella tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, alla lettera A, dopo il secondo comma del numero 4) sono aggiunti i seguenti commi:
"L'assegno sara' mantenuto od attribuito anche a coloro che alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facolta' mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.
Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente verra' conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione trovera' applicazione il disposto del secondo comma".

Art. 10 Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di assegni vitalizi ai deportati nei campi di sterminio nazisti. Ricorsi

1. In relazione all'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che ha posto a carico del bilancio dello Stato gli indennizzi a favore dei cittadini italiani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, si precisa, ai fini dichiarativi e quale interpretazione autentica, che le controversie derivanti da provvedimenti emessi in base alla successiva legge 18 novembre 1980, n. 791, rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, ai sensi degli articoli 13 e 62 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214.

2. Contro le deliberazioni della Commissione, di cui all'articolo 3 della legge 18 novembre 1980, n. 791, di diniego dei benefici previsti dalla legge medesima e' ammesso ricorso al Ministro del tesoro, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto.

3. Il ricorso deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, la quale da' notizia del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso e' pervenuto. Il ricorso deve essere definito entro il termine di due anni dalla data di presentazione.

4. Contro i provvedimenti di concessione dell'assegno vitalizio di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791, e contro quelli del Ministro del tesoro, di decisione sui ricorsi e' ammesso gravame alla Corte dei conti con le procedure e le modalita', in quanto applicabili, previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. In pendenza del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti o del ricorso al Ministro del tesoro, il ricorrente ha facolta' di chiedere la revisione amministrativa del provvedimento impugnato con le procedure e le modalita', in quanto applicabili, previste dall'articolo 13 dello stesso decreto presidenziale n. 834 del 1981.

5. Si precisa, quale interpretazione autentica, che il requisito della cittadinanza italiana deve essere posseduto sia all'epoca della deportazione sia al momento della presentazione della domanda; che l'acquisto di una cittadinanza straniera comporta in ogni caso, con la medesima decorrenza, la perdita dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e che per ottenere tale assegno deve risultare che la deportazione e' avvenuta, per i motivi indicati nel medesimo articolo 1, nei campi nazisti sottoposti alla vigilanza e alla amministrazione della "Gestapo" o delle "S.S." e destinati a fini di sterminio.

Art. 11 Responsabilita' per indebiti pagamenti. Abbuono di somme

1. Ai provvedimenti in materia di pensioni di guerra si applica, ove non esistano disposizioni particolari, l'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. Gli eventuali indebiti pagamenti di somme derivanti da provvedimenti emessi in materia di pensioni di guerra saranno imputabili ai responsabili soltanto in caso di dolo o colpa grave.

3. Nel caso di somme per pensioni o assegni di guerra indebitamente percepite, l'interessato puo' chiederne l'abbuono purche' l'indebita riscossione non derivi da inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da norme di legge e venga dimostrata la buona fede.

4. L'eventuale abbuono e' accordato con la procedura prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Art. 12 Funzionamento delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e della Commissione medica superiore

1. L'ultimo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' sostituito dai seguenti:
"Il personale della segreteria della Commissione medica superiore e' fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da cui dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della Commissione e' assegnato un funzionario dei servizi amministrativi, di qualifica non superiore alla ottava.
Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanera', con proprio decreto, le norme relative al funzionamento e alle procedure della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche periferiche di guerra ai fini di un maggiore coordinamento e snellimento della loro attivita'".

Art. 13 Convenzioni con medici civili

1. Il primo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro del tesoro, entro i limiti del contingente numerico fissato dal primo comma del successivo articolo 110 come risulta modificato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, puo' stipulare convenzioni con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 105 e 106 ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra e degli altri adempimenti di competenza delle predette Commissioni. Il relativo trattamento economico e' stabilito dal Ministro del tesoro con proprio decreto in base alle prestazioni rese e in relazione alle singole specializzazioni dei convenzionati".

Art. 14 Competenza temporanea per la trattazione delle pratiche arretrate

1. Per evitare il formarsi di eccessiva giacenza di pratiche pensionistiche, la cui definizione e' attribuita alla competenza delle Direzioni provinciali del Tesoro per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con provvedimento del Ministro del tesoro puo' essere stabilito che temporaneamente la trattazione di tali pratiche venga effettuata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Art. 15 Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale

1. Il secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' sostituito dai seguenti:
"Il riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei conti ha precedenza rispetto a qualsiasi altro riesame e a tal fine sara', altresi', data priorita' a quei ricorsi che siano stati presentati da piu' lungo tempo.
Ai fini di una piu' equa e sostanziale valutazione del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento piu' favorevole di quello liquidato, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione pensionistica di guerra intervenuta nel frattempo e nell'intento di abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali, il Ministro del tesoro o il direttore generale procedono ad un nuovo esame di tutti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali e' stato emesso il provvedimento impugnato, con riferimento anche alle disposizioni di legge emanate successivamente. All'uopo, gli organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini del riesame. E' in facolta' del ricorrente interessato produrre durante l'istruttoria per il riesame amministrativo memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti certificazioni, atti e documenti ufficiali, puo' comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge".

Art. 16 Ricorsi gerarchici

1. I commi quinto e settimo dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituiti dai seguenti:
"I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti, sulla base delle risultanze degli atti, della documentazione esibita, dei motivi di diritto e di fatto addotti dall'interessato e degli altri accertamenti all'uopo ritenuti utili, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra costituito in una o piu' sezioni speciali, al quale l'Amministrazione rimette gli atti con apposita relazione, dandone comunicazione all'interessato";
"I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro e non oltre il termine di due anni dalla relativa data di presentazione. Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti".

2. L'ultimo comma dello stesso articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' soppresso.

Art. 17 Ricorso alla Corte dei conti

1. Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' sostituito dal seguente:
"Contro il decreto di decisione sul ricorso gerarchico in materia di pensioni di guerra e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla notifica del provvedimento stesso. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, tale termine decorre dalla data di consegna dell'atto risultante dall'avviso di ricevimento".

Art. 18 Modifica della denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra

1. La denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra e' cosi' modificata: "Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari".

2. Alla suddetta Direzione generale potranno essere attribuiti, per una migliore omogeneita', altri compiti concernenti materia affine o collegata a quella di competenza, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro competente per i compiti da trasferire. Con il medesimo decreto saranno stabiliti i tempi e le modalita' del trasferimento.

Art. 19 Revoca e modificazione dei provvedimenti. Notificazione degli stessi

1. L'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:
"ART. 82. - I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra emanati dal direttore generale possono essere revocati o modificati prima dell'approvazione da parte del Comitato di liquidazione quando ricorrano le circostanze di cui al precedente articolo 81 del presente testo unico. In tal caso il provvedimento di revoca o di modifica del direttore generale e' sottoposto all'approvazione del Comitato di liquidazione.
I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono, altresi', essere revocati o modificati dal direttore generale sia prima che dopo l'approvazione del Comitato di liquidazione, ma prima che abbiano avuto esecuzione, qualora vengano ravvisati motivi di legittimita' o di merito. Il nuovo provvedimento viene trasmesso per l'approvazione al Comitato di liquidazione.
All'infuori dei casi di cui ai precedenti commi, i provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono essere revocati o modificati per i motivi e secondo le modalita' stabilite dagli articoli 81 e 112 del presente testo unico salvo i casi in cui sia diversamente stabilito dal testo unico stesso".

Art. 20 Diritto a pensione della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra. Notificazione dei provvedimenti

1. I commi terzo e quinto dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituiti dai seguenti:
"Agli effetti della pensione di guerra, e' considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio o della richiesta delle prescritte pubblicazioni di matrimonio";
"Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purche' risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purche' le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volonta' delle parti".

2. L'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:
"ART. 119. - Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle indennita' disciplinati dal presente testo unico devono essere notificati agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale con le modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890".

Art. 21 Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 227 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 427 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, si provvede, quanto a lire 227 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce "Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra spettanti ai soggetti di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915" e, quanto a lire 427 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la predetta voce.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. TABELLA C TRATTAMENTO SPETTANTE AI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA ===================================================================== |Importo annuo dal 1°gennaio| Importo annuo dal 1°gennaio Categorie | 1985| 1986 ===================================================================== 1ª categoria| L. 3.044.400| L. 4.140.600 --------------------------------------------------------------------- 2ª categoria| L. 2.739.600| L. 3.726.600 --------------------------------------------------------------------- 3ª categoria| L. 2.435.400| L. 3.312.600 --------------------------------------------------------------------- 4ª categoria| L. 2.131.200| L. 2.898.600 --------------------------------------------------------------------- 5ª categoria| L. 1.826.400| L. 2.484.600 --------------------------------------------------------------------- 6ª categoria| L. 1.522.800| L. 2.070.600 --------------------------------------------------------------------- 7ª categoria| L. 1.218.000| L. 1.656.000 --------------------------------------------------------------------- 8ª categoria| L. 913.200| L. 1.242.000 TABELLA E ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA' A)

  1. 1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e permanente.

  2. 2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

  3. 3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).

  4. 4) Alterazioni delle facolta' mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

L'assegno sara' mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanita' mentale e finche' dura tale trattamento. L'assegno sara' mantenuto od attribuito anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facolta' mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale. Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verra' conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione trovera' applicazione il disposto del secondo comma. (Annue: L. 8.616.000 dal 1 gennaio 1985) (Annue: L. 12.000.000 dal 1 gennaio 1986) A-bis)

  1. 1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.

  2. 2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilita' assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue: L. 7.754.400 dal 1 gennaio 1985)

(Annue: L. 10.800.000 dal 1 gennaio 1986) B)

  1. 1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

  2. 2) Tubercolosi o altre infermita' gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue: L. 6.892.800 dal 1 gennaio 1985)

(Annue: L. 9.600.000 dal 1 gennaio 1986) C)

  1. 1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilita' dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue: L. 6.031.200 dal 1 gennaio 1985)

(Annue: L. 8.400.000 dal 1 gennaio 1986) D)

  1. 1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue: L. 5.169.600 dal 1 gennaio 1985)

(Annue: L. 7.200.000 dal 1 gennaio 1986) E)

  1. 1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.

  2. 2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

  3. 3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.

  4. 4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

  5. 5) Alterazioni delle facolta' mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreche' tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

(Annue: L. 4.308.000 dal 1 gennaio 1985)

(Annue: L. 6.000.000 dal 1 gennaio 1986) F)

  1. 1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

  2. 2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

  3. 3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

  4. 4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

  5. 5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

  6. 6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

  7. 7) Alterazioni delle facolta' mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

  8. 8) Tubercolosi o altre infermita' gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto. (Annue: L. 3.446.400 dal 1 gennaio 1985)

(Annue: L. 4.800.000 dal 1 gennaio 1986)

G)

  1. 1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

  2. 2) La disarticolazione di un'anca.

  3. 3) Tutte le alterazioni delle facolta' mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attivita'.

  4. 4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacita' a proficuo lavoro.

(Annue: L. 2.584.800 dal 1 gennaio 1985)

(Annue: L. 3.600.000 dal 1 gennaio 1986) H)

  1. 1) Castrazione e perdita pressoche' totale del pene.

  2. 2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

  3. 3) Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

  4. 4) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata o gravi al punto da richiedere l'applicazione di pace-maker o il trattamento con by-pass o la sostituzione valvolare.

  5. 5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

(Annue: L. 1.723.200 dal 1 gennaio 1985)

(Annue: L. 2.400.000 dal 1 gennaio 1986) TABELLA F ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITA' ===================================================================== Natura del cumulo |Importo annuo Dal 1°gennaio 1986 ===================================================================== Per due superinvalidita' contemplate | nelle lettere A, A-bis e B | 15.166.800 --------------------------------------------------------------------- Per due superinvalidita' di cui una | contemplata nelle lettere A e A-bis | e l'altra contemplata nelle lettere | C, D, E | 11.551.200 --------------------------------------------------------------------- Per due superinvalidita' di cui una | contemplata nella lettera B e | l'altra contemplata nelle lettere C,| D, E | 6.354.000 --------------------------------------------------------------------- Per due superinvalidita' contemplate | nella tabella E | 4.772.400 --------------------------------------------------------------------- Per una seconda infermita' della | prima categoria della tabella A | 3.616.800 --------------------------------------------------------------------- Per una seconda infermita' della | seconda categoria della tabella A | 3.255.600 --------------------------------------------------------------------- Per una seconda infermita' della | terza categoria della tabella A | 2.892.600 --------------------------------------------------------------------- Per una seconda infermita' della | quarta categoria della tabella A | 2.532.000 --------------------------------------------------------------------- Per una seconda infermita' della | quinta categoria della tabella A | 2.170.800 --------------------------------------------------------------------- Per una seconda infermita' della | sesta categoria della tabella A | 1.808.400 --------------------------------------------------------------------- Per una seconda infermita' della | settima categoria della tabella A | 1.446.600 --------------------------------------------------------------------- Per una seconda infermita' della | ottava categoria della tabella A | 1.085.400 TRATTAMENTO ANNUO SPETTANTE AI CONGIUNTI DEI CADUTI SOGGETTI DI DIRITTO ===================================================================== | Importo annuo dal 1° | Importo annuo dal 1° | gennaio 1985 | gennaio 1986 ===================================================================== TABELLA G | | --------------------------------------------------------------------- Vedove ed orfani | | minorenni - Orfani | | maggiorenni inabili in| | stato di disagio | | economico | L. 1.596.180| L. 2.419.360 --------------------------------------------------------------------- Tabella M | | --------------------------------------------------------------------- Genitori - Pensioni | | normali | L. 854.160| L. 1.225.200 --------------------------------------------------------------------- Tabella T | | --------------------------------------------------------------------- Collaterali | L. 805.800| L. 1.063.680 --------------------------------------------------------------------- Tabella S | | --------------------------------------------------------------------- Genitori - Pensioni | | speciali | L. 838.440| L. 1.202.400 Tabella N TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE VEDOVE ED ORFANI DEGLI INVALIDI DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALLA INFERMITA' PENSIONATA SOGGETTI DI DIRITTO Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico ===================================================================== |Importo annuo dal 1°gennaio|Importo annuo dal 1°gennaio | 1985 | 1986 ===================================================================== 2ª categoria| L. 824.880| L. 1.183.200 --------------------------------------------------------------------- 3ª categoria| L. 734.640| L. 1.053.600 --------------------------------------------------------------------- 4ª categoria| L. 660.240| L. 946.800 --------------------------------------------------------------------- 5ª categoria| L. 599.760| L. 859.800 --------------------------------------------------------------------- 6ª categoria| L. 554.640| L. 795.000 --------------------------------------------------------------------- 7ª categoria| L. 524.760| L. 752.400 --------------------------------------------------------------------- 8ª categoria| L. 510.120| L. 732.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI