diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 18500 del 08/06/2026 (Rv. 679035-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO | Obbligazioni pecuniarie - Titolo esecutivo giudiziale - Adempimento del terzo - Revoca del titolo giudiziale - Diritto alla ripetizione dell’indebito - Titolarità. OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679035-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO

Nell'ipotesi di estinzione dell'obbligazione pecuniaria per effetto dell'adempimento spontaneo di un terzo, secondo la previsione dell'art. 1180 c.c., il pagamento resta riferibile a quest'ultimo, al quale soltanto spetta, dunque, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, secondo il principio per cui è chi esegue il pagamento non dovuto a poterne richiedere la restituzione.

Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)