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Sez. L, Sentenza n. 14634 del 18/07/2016 (Rv. 640444 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Dirigente pubblico - Liquidazione dell'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo - Complessità del dato normativo - Irrilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640444-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

La complessità del quadro normativo e giurisprudenziale, in relazione alle modalità di esercizio del potere di recesso del datore di lavoro pubblico dal rapporto di lavoro dirigenziale, non rileva ai fini di escludere o limitare la liquidazione dell'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo ex art. 18 della l. n. 300 del 1970, in quanto i doveri di informazione, conoscenza e comprensione del significato della legge costituiscono diretta esplicazione del dovere costituzionale di solidarietà sociale, che deve informare, in particolar modo, la condotta delle P.A., indipendentemente dagli orientamenti interpretativi giurisprudenziali, i cui mutamenti possono assumere rilievo solo ove riguardino una norma processuale e comportino, in danno della parte, una decadenza o una preclusione prima escluse.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)