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Sez. L, Sentenza n. 15874 del 14/08/2004 (Rv. 575717 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Accoglimento della domanda - Prosecuzione del giudizio esclusivamente per la determinazione delle spese - Riduzione dell'iniziale oggetto della controversia - Esclusione - Modificazioni dell'oggetto della controversia - Sussistenza - Valore della causa - Determinazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575717-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE

Ove, a seguito dell'accoglimento della domanda, il giudizio prosegua avendo per esclusivo oggetto la determinazione delle spese, non si ha un riduzione dell'iniziale oggetto della controversia, bensì il suo spostamento su un diverso oggetto, le spese pregresse da recuperare, in base al quale viene fissato il valore della causa, sicché le ulteriori spese - il compenso per l'attività difensionale svolta per definire spese pregresse - assurgono a misura del valore che la controversia, diretta alla loro definizione, assume.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)