Sez. 3, Ordinanza n. 19975 del 15/06/2026 (Rv. 678434-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Trasporto aereo - Compensazione pecuniaria - Interessi - Art. 1219, comma 2, n. 3 c.c. - Decorrenza - Dal momento della verificazione del fatto generatore, coincidente con il ritardo aereo - Fondamento - Misura degli interessi - Art. 1284, comma 4, c.c. - Fondamento. TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE - In genere. TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO - In genere.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI
In tema di trasporto aereo, la compensazione pecuniaria, prevista dall'art. 7 Reg. CE n. 261 del 2004, integra una obbligazione liquida ed esigibile, giacché il diritto all'indennizzo sorge ope legis e dà luogo ad un credito ab initio determinato o determinabile in misura fissa che prescinde dalla prova di un danno effettivo e individuale, con la conseguenza che gli interessi moratori decorrono automaticamente, ex art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., dal momento della verificazione del fatto generatore, coincidente con il ritardo aereo, e sono dovuti nella misura dell'art. 1284, comma 4,
c.c., ben potendo il debitore operare la necessaria valutazione economica sui rischi e determinarsi ad adempiere spontaneamente senza attendere una quantificazione giudiziale.
Cod. Civ. art. 1219 com. 2 lett. 3, Cod. Civ. art. 1284 com. 4, Regolam. Comunitario 11/02/2004 num. 261 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)