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Sez. 1 - , Ordinanza n. 16773 del 24/05/2022 (Rv. 664944 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Esenzione dalla revocatoria ex art. 1, comma 3, d.l. n. 80 del 2008 - Ambito applicativo - Tutti i pagamenti eseguiti nel periodo considerato - Sussistenza - Valutazione dei soli pagamenti funzionali alla continuità aziendale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664944-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

L'esenzione dalla revocatoria, disposta dall'art. 1, comma 3, d.l. n. 80 del 2008 (conv. con modif. in l. n. 11 del 2008), attiene a qualunque pagamento eseguito da Alitalia-Lai s.p.a. dall'entrata in vigore del menzionato d.l. fino al termine indicato nel secondo comma dello stesso articolo, e non riguarda i soli pagamenti che risultino funzionali alla continuità aziendale, poiché l'esenzione opera come se la compagnia aerea fosse soggetta a un piano attestato di risanamento (che però non esiste) e ogni pagamento, effettuato nell'arco di tempo indicato, è considerato equivalente a quelli che, nelle condizioni di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., sarebbero esenti, perché posti in essere in attuazione di detto piano.

Decreto Legge 23/04/2008 num. 80 art. 1 com. 3, Decreto Legge 23/04/2008 num. 80 art. 1 com. 2, Legge 23/06/2008 num. 111, Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)