Sez. 6, Sentenza n. 24572 del 01/03/2005 Ud. (dep. 04/07/2005) Rv. 231858 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI | False generalità rese dall'indagato all'autorità giudiziaria corrispondenti a persona effettivamente esistente - Reato di calunnia - Esclusione - Reato di cui all'art. 495 cod. pen. - Configurabilità.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI
Non risponde del reato di calunnia, ma esclusivamente del reato previsto dall'art. 495 comma terzo n. 2 cod. pen., il soggetto che nell'ambito di un procedimento penale a suo carico dichiari all'autorità giudiziaria false generalità, corrispondenti a quelle di una persona effettivamente esistente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)