diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8552 del 22/05/1984 Ud. (dep. 17/10/1984) Rv. 166121 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - IN GENERE - MISURE PER LA DIFESA DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE - REATI COMMESSI PER FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE - ATTENUANTI IN CASO DI COLLABORAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1984-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166121-01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - IN GENERE - MISURE PER LA DIFESA DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE - REATI COMMESSI PER FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE - ATTENUANTI IN CASO DI COLLABORAZIONE - ESTREMI.*

Ai fini dell'ulteriore riduzione della pena prevista dal secondo comma dell'art. 3 della legge n. 304 del 1982 in tema di attenuanti per reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione in caso di collaborazione, il giudice del merito deve provvedere ad una duplice valutazione: la prima per stabilire se l'imputato abbia o meno tenuto uno dei comportamenti indicati nel primo comma e la seconda per stabilire se tali comportamenti abbiano assunto quella eccezionale Rilevanza prevista dalla legge. Mentre, però, nel primo caso la riduzione di pena deve essere applicata nella misura costante della metà e con il limite massimo di dieci anni, nel secondo caso la ulteriore riduzione della pena fissata ai sensi del primo comma, è attribuita alla discrezionalità del giudice, che può spaziare fra il minimo di un giorno ed il massimo del terzo consentito.*

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 304 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)