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Sez. T, Ordinanza n. 24936 del 10/09/2025 (Rv. 676441-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Imposta assolta sugli acquisti di carburante - Deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e detraibilità dell'IVA - Condizioni - Completezza e sottoscrizione delle schede carburanti di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 444 del 1997 - Necessità.
Stato
decisa il 2025-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676441-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE

In tema di tributi erariali diretti e di IVA, la possibilità di dedurre le spese per i consumi di carburante per autotrazione e di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per il suo acquisto è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dato rilievo, al fine di ritenere inapplicabile il suddetto obbligo, alla circostanza che gli acquisti di carburante fossero avvenuti in modo promiscuo per i propri autocarri e macchine operatrici di cantiere).

DPR 10/11/1997 num. 444 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)