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Sez. 2, Sentenza n. 1306 del 28/10/1970 Ud. (dep. 01/04/1971) Rv. 117419 - 01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - RILEVAMENTO DA PARTE DELLA POLIZIA - VERIFICA DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117419-01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - RILEVAMENTO DA PARTE DELLA POLIZIA - VERIFICA DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITA - LIMITI.*

La verifica, da parte del giudice del merito, circa la regolarita delle operazioni di rilevamento delle impronte digitali, compiute dalla polizia giudiziaria, e necessaria solo allorche vengano denunciate irregolarita o esposte concrete e apprezzabili ragioni di perplessita sulla regolarita delle operazioni stessè non occorre, pertanto, verifica alcuna se non sorgano dubbi al riguardo, non sussistendo alcuna norma di rito che imponga un accertamento del genere in tutti i casi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)