Sez. L, Sentenza n. 6367 del 21/03/2011 (Rv. 616623 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Dirigenti d'azienda - Licenziamento - Garanzie procedimentali previste dallo Statuto dei lavoratori - Compatibilità - Limiti - Recesso del datore di lavoro assisto da giustificatezza fondato su esigenze di riorganizzazione aziendale - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE
In materia di rapporto di lavoro dei dirigenti d'azienda, le garanzie procedimentali di cui all'art. 7, secondo e terzo comma, legge n. 300 del 1970 pur compatibili anche con il licenziamento di un dirigente, senza che rilevi la specificità del rapporto di lavoro, non trovano applicazione ove il recesso del datore di lavoro sia assistito da giustificatezza e si fondi su ragioni concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale (nella specie, il conglobamento delle attività di progettazione macchine, "engineering" e tecnologie sotto un'unica direzione, con soppressione del ruolo di direttore tecnico ricoperto dal ricorrente), non avendo natura ontologicamente disciplinare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Costituzione art. 41, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)