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Sez. 3 - , Sentenza n. 1428 del 20/01/2017 (Rv. 642706 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ | Immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo - Morosità del conduttore - Sanatoria ex art. 55 della l. n. 392 del 1978 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642706-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ

Nel regime ordinario delle locazioni urbane fissato dalla l. n. 392 del 1978, la concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, ex art. 55, non è contemplata relativamente ai contratti aventi ad oggetto immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, giacché il legislatore, nel disciplinare la sanatoria in questione, non si è limitato a prevedere - in genere - che il conduttore, convenuto per la risoluzione del contratto, possa evitare tale effetto pagando, nell'ultimo termine consentitogli, tutto quanto da lui dovuto per canoni, oneri ed accessori, ma ne ha limitato la portata alle sole ipotesi di inadempimento da morosità contemplate dall'art. 5 della stessa legge, sicchè è lo stesso art. 55 - disposizione di natura processuale e, dunque, di per sé, inidonea a dilatare l'ambito di applicazione di una norma di natura sostanziale - a limitare la propria operatività alle sole locazioni abitative.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1453, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)