Sez. 6, Sentenza n. 11869 del 21/10/2001 Ud. (dep. 13/03/2003) Rv. 224140 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ | Testimone non avvisato della facoltà di non rispondere - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragione.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ
Non è configurabile il delitto di falsa testimonianza in capo alla persona chiamata a testimoniare che non sia stata avvertita della facoltà di astenersi e abbia comunque deposto dinanzi all'autorità giudiziaria, senza che possa, a tal fine, discriminarsi la condotta tenuta in riferimento a capitoli di prova per i quali potesse profilarsi l'eventualità di una autoincriminazione da quella relativa a capitoli irrilevanti rispetto ad essa, posto che, in mancanza del prescritto avvertimento, il teste, in virtù del principio "nemo tenetur se detegere", non è obbligato a deporre il vero e l'esimente di cui all'art. 384, comma secondo, cod. pen., operante per effetto dell'omesso avviso, non può non estendersi all'intera testimonianza resa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Pen. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)