Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio del 16 dicembre 2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, intitolata «La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio» espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (di seguito «PAC») dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1o gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1. Nell'ambito del quadro normativo riformato, occorre adottare misure sulla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative.
A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni in materia di intervento pubblico mantenendo peraltro invariata la politica intrinseca a ciascun settore. A tal fine è appropriato operare una distinzione tra le soglie di riferimento stabilite nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 da un lato, e i prezzi di intervento dall'altro, e definire questi ultimi. Solo i prezzi di intervento per l'intervento pubblico corrispondono ai prezzi amministrati applicati di cui all'allegato 3, punto 8, prima frase dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (ossia il sostegno dei prezzi di mercato). In questo contesto si intende che l'intervento sul mercato può assumere la forma di un intervento pubblico, ma anche altre forme di intervento che non fanno uso di indicazioni di prezzo stabilite ex ante.
È opportuno prevedere il livello del prezzo di intervento pubblico a cui l'acquisto all'intervento è effettuato a prezzo fisso o mediante procedura di gara, compresi i casi per i quali può essere necessario un adeguamento dei prezzi di intervento pubblico. Allo stesso modo è necessario adottare misure sulle limitazioni quantitative per effettuare l'acquisto all'intervento a prezzo fisso. In entrambi i casi, i prezzi e i limiti quantitativi dovrebbero rispecchiare la prassi e l'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato.
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede la concessione di aiuti per l'ammasso privato come misura d'intervento sul mercato. Occorre prevedere le misure relative alla fissazione degli importi dell'aiuto. Tenuto conto della prassi e dell'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato, è opportuno prevedere la fissazione degli importi dell'aiuto sia in anticipo sia mediante procedura di gara e taluni elementi da tener conto quando l'aiuto è prefissato.
Per garantire una corretta gestione finanziaria del programma a favore del consumo di frutta e verdura nelle scuole è opportuno fissare un massimale per l’aiuto concesso dall’Unione e tassi massimi di cofinanziamento. Per consentire a tutti gli Stati membri di attuare un programma per la frutta e verdura nelle scuole efficace sotto il profilo dei costi, è opportuno fissare un importo minimo determinato dell'aiuto dell'Unione.
Al fine di garantire il buon funzionamento dell'aiuto per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini nelle scuole e di assicurare la flessibilità della gestione del regime, occorre fissare un quantitativo massimo dell'aiuto per la fornitura del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché gli importi dell'aiuto dell'Unione.
A norma del Il regolamento (UE) n. 1308/2013 molte misure relative al settore dello zucchero scadranno alla fine della campagna di commercializzazione 2016/17 dello zucchero quando il sistema delle quote sarà abolito.
Nel presente regolamento occorre prevedere misure relative alla fissazione della tassa sulla produzione da prelevare per le quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina di cui nel settore dello zucchero in linea con la proroga del sistema delle quote fino al 30 settembre 2017.
Al fine di garantire un sistema efficiente di restituzione alla produzione per determinati prodotti del settore dello zucchero, occorre stabilire condizioni appropriate per fissare l'importo della restituzione alla produzione.
Al fine di garantire un tenore di vita equo ai produttori di barbabietole e di canna da zucchero dell’Unione, è opportuno fissare un prezzo minimo delle barbabietole di quota corrispondenti a una qualità tipo da definire.
Al fine di evitare una minaccia alla situazione del mercato dello zucchero dovuta all'accumulo dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina per cui non sono soddisfatte le condizioni applicabili, dovrebbe essere prevista una disposizione per il prelievo sulle eccedenze.
Nel regolamento (UE) n. 1308/2013 è stato creato un meccanismo per consentire una fornitura di zucchero sufficiente ed equilibrata ai mercati dell'Unione, disponendo che la Commissione prenda le misure opportune per raggiungere tal fine. Poiché gli strumenti di gestione dei mercati per mettere in atto questo meccanismo sono gli adeguamenti temporanei del dazio all'importazione pagabile sullo zucchero greggio importato nonché l'applicazione temporanea di un prelievo su una produzione fuori quota introdotto sul mercato interno al fine di adeguare l'offerta alla domanda, è opportuno inserire nel presente regolamento una disposizione specifica che permetta alla Commissione di applicare tale prelievo e di fissare il suo importo.
Al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di restituzione all'esportazione, occorre stabilire misure appropriate per fissare l'importo delle restituzioni. Inoltre, nel settore dei cereali e del riso occorre adottare misure appropriate per fissare gli importi correttivi e per provvedere all'adeguamento dell'importo delle restituzioni in linea con gli eventuali cambiamenti del livello del prezzo di intervento.
Al fine di garantire una gestione quotidiana efficiente della PAC, le misure sulla fissazione degli aiuti, delle restituzioni e dei prezzi di cui al presente regolamento devono essere limitate alle condizioni quadro che consentano di fissare importi concreti caso per caso e a seconda delle circostanze. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione per la fissazione di detti importi. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate con l'assistenza del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli e conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio3. Inoltre, al fine di garantire una risposta rapida alle mutevoli situazioni di mercato, la Commissione deve essere autorizzata a fissare nuovi livelli di restituzione e, nel settore dei cereali e del riso, ad adeguare l'importo correttivo senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente regolamento reca misure per la fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli istituita dal regolamento (UE) n. 1308/2013.
Art. 2 Prezzi di intervento pubblico
1. Il livello del prezzo di intervento pubblico:
a) per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco, il risone e il latte scremato in polvere è pari alla rispettiva soglia di riferimento di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera la rispettiva soglia di riferimento in caso di acquisto all'intervento mediante gara;
b) per il burro, è pari al 90 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera il 90 % di tale soglia di riferimento in caso di acquisto all'intervento mediante gara;
c) per le carni bovine non supera il livello di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. I prezzi di intervento pubblico per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il risone di cui al paragrafo 1 sono adattati applicando le maggiorazioni o le riduzioni a tali prezzi in base ai principali criteri di qualità dei prodotti.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano le maggiorazioni o le riduzioni del prezzo di intervento pubblico dei prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo alle condizioni ivi stabilite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
Art. 3 Prezzi di acquisto all'intervento e limitazioni quantitative applicabili
1.
In caso di apertura dell'intervento pubblico ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'acquisto all'intervento è effettuato a prezzo fisso di cui all'articolo 2 del presente regolamento e non eccede le limitazioni quantitative seguenti rispettivamente per ciascun periodo di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1308/2013:
a) 3 milioni di tonnellate di frumento tenero;
b) 50000 tonnellate di burro;
c) 109000 tonnellate di latte scremato in polvere.
In deroga al primo comma, nel 2016, le limitazioni quantitative per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso sono fissate a 100000 tonnellate per il burro e 350000 tonnellate per il latte scremato in polvere. I volumi acquistati nell'ambito di una procedura di gara avviata il 29 giugno 2016 non sono imputati a tali limitazioni quantitative.
2.
In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013:
a) per il frumento tenero, il burro e il latte scremato in polvere oltre le limitazioni quantitative fissate al paragrafo 1 del presente articolo e
b) per il frumento duro, il sorgo, l'orzo, il granturco, il risone e le carni bovine
l'acquisto all'intervento è effettuato mediante gara per determinare il prezzo massimo di acquisto all'intervento.
Il prezzo massimo di acquisto all'intervento non supera il livello di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento ed è fissato mediante atti di esecuzione.
3. In particolari circostanze debitamente giustificate la Commissione può adottare atti di esecuzione:
a) che limitano le procedure di gara a uno Stato membro o a una regione di uno Stato membro oppure
b) fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, che fissano i prezzi di acquisto all'intervento per l'intervento pubblico per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati.
4.
I prezzi all'acquisto di cui ai paragrafi 2 e 3 per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il risone sono adattati applicando le maggiorazioni o le riduzioni a tali prezzi in base ai principali criteri di qualità dei prodotti.
La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano tali maggiorazioni o tali riduzioni.
5. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
6. La Commissione adotta, senza applicare la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, gli atti di esecuzione necessari per:
a) rispettare le limitazioni di intervento di cui al paragrafo 1 del presente articolo; e
b) applicare la procedura di gara di cui al paragrafo 2 del presente articolo per il frumento tenero, il burro e il latte scremato in polvere oltre le limitazioni quantitative di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 4 Aiuto all’ammasso privato
1. Per stabilire l'importo dell'aiuto all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è avviata una procedura di gara per un periodo limitato oppure l'aiuto è fissato in anticipo, qualora l'aiuto sia concesso conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, di tale regolamento. L'aiuto può essere fissato per Stato membro o regione di uno Stato membro.
2.
La Commissione adotta atti di esecuzione:
a) nei casi in cui si applica la procedura di gara, che stabiliscono l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato:
b) qualora l'aiuto sia fissato in anticipo, che fissano l'importo dell'aiuto in base alle spese di ammasso e/o ad altri elementi di mercato pertinenti.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
Art. 5 Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli
1.
L'aiuto dell'Unione per la distribuzione ai bambini di prodotti ortofrutticoli freschi, di ortofrutticoli trasformati e di banane di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013:
a) non supera:
i) l’importo di 150 milioni di EUR per anno scolastico;
ii) il 75 % dei costi di fornitura e dei costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure il 90 % di tali costi nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato; né
b) copre costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Per le finalità di cui al primo comma, lettera a), punto ii), il significato di «regioni meno sviluppate» è il medesimo di cui all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4
2.
Gli Stati membri che partecipano al programma frutta e verdura nelle scuole ricevono ciascuno almeno 290000 EUR di aiuti dell’Unione.
La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la ripartizione indicativa dell'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo tra ciascun Stato membro in base ai criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
La Commissione valuta almeno ogni tre anni se la ripartizione indicativa continui ad essere conforme ai criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Qualora necessario, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano una nuova ripartizione indicativa.
Su richiesta degli Stati membri conformemente all'articolo 23, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (UE) n. 1308/2013, ogni anno la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la ripartizione definitiva degli aiuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo tra gli Stati membri partecipanti secondo le condizioni stabilite in tale paragrafo.
Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.
Art. 6 Aiuto per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini
1. L'aiuto dell'Unione per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è concesso per un quantitativo massimo di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno di scuola.
2. L'aiuto dell'Unione è pari a 18,15 EUR/100 kg per tutti i tipi di latte.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano gli importi dell'aiuto per i prodotti lattiero-caseari ammissibili diversi dal latte, in base, in particolare, ai componenti del latte nel prodotto in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
Art. 7 Tassa sulla produzione nel settore dello zucchero
1. La tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina di cui all'articolo 128 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è pari a 12 EUR/t per lo zucchero di quota e lo sciroppo di inulina di quota. Per l’isoglucosio la tassa sulla produzione è pari al 50 % della tassa applicabile allo zucchero.
2.
Lo Stato membro addebita l’intero importo della tassa sulla produzione, versato a norma del paragrafo 1, alle imprese stabilite nel suo territorio in base alla quota da esse detenuta nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione.
Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della relativa campagna di commercializzazione.
3. Le imprese dell'Unione produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà di addebitare il 50 % della relativa tassa sulla produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canna da zucchero o ai fornitori di cicoria.
Art. 8 Restituzione alla produzione nel settore dello zucchero
La restituzione alla produzione dei prodotti del settore dello zucchero di cui all'articolo 129 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è fissata dalla Commissione mediante atti di esecuzione in base:
a) ai costi derivanti dall'utilizzo di zucchero importato che l'industria avrebbe dovuto sostenere in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale e
b) al prezzo dello zucchero eccedente disponibile nel mercato dell'Unione oppure, in assenza di zucchero eccedente su questo mercato, alla soglia di riferimento dello zucchero fissato all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.
Art. 9 Prezzo minimo della barbabietola
1. Il prezzo minimo della barbabietola di quota di cui all'articolo 135 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è pari a 26,29 EUR/t fino al termine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2016/17 il 30 settembre 2017.
2. Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero di qualità tipo definita nell'allegato III, parte B del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. Le imprese produttrici di zucchero che acquistano barbabietole di quota atte ad essere trasformate in zucchero e destinate alla produzione di zucchero di quota sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo, adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. Tali maggiorazioni o riduzioni sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
4. Per i quantitativi di barbabietole da zucchero corrispondenti ai quantitativi di zucchero industriale o di zucchero eccedente soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all’articolo 11, le imprese produttrici di zucchero interessate adeguano il prezzo di acquisto in modo da farlo corrispondere almeno al prezzo minimo delle barbabietole di quota.
Art. 10 Adeguamento delle quote nazionali di zucchero
A norma dell'articolo 43, paragrafo 3 del trattato, il Consiglio può, su proposta della Commissione, adeguare le quote di cui all'allegato XII del regolamento (UE) n. 1308/2013 risultanti da eventuali decisioni degli Stati membri adottate conformemente all'articolo 138 del suddetto regolamento.
Art. 11 Prelievo sulle eccedenze nel settore dello zucchero
1. Un prelievo sulle eccedenze, comprese le disposizioni di cui all'articolo 142 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è fissato ad un livello sufficientemente elevato per evitare l'accumulo dei quantitativi di cui a tale articolo. Tale prelievo è fissato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Lo Stato membro addebita il prelievo sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 alle imprese stabilite nel suo territorio in base ai quantitativi di cui a tale paragrafo da esse prodotti, determinati per dette imprese per la relativa campagna di commercializzazione.
Art. 12 Meccanismo temporaneo di gestione del mercato nel settore dello zucchero
Per garantire un approvvigionamento sufficiente ed equilibrato di zucchero al mercato dell'Unione, fino al termine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2016/17 il 30 settembre 2017, nonostante l'articolo 142 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione può, per i quantitativi e il tempo necessari, applicare temporaneamente mediante atti di esecuzione un prelievo sulle eccedenze per la produzione fuori quota di cui all'articolo 139, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento.
La Commissione fissa l'importo di tale prelievo mediante atti di esecuzione.
Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.