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Sez. 2, Sentenza n. 8326 del 16/08/1990 (Rv. 468874 - 01)

COMODATO - ESTINZIONE - IN GENERE - RILASCIO DEL BENE - AZIONI ESPERIBILI - ONERE DELLA PROVA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1990-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468874-01

COMODATO - ESTINZIONE - IN GENERE - RILASCIO DEL BENE - AZIONI ESPERIBILI - ONERE DELLA PROVA - CONTENUTO.*

Il proprietario comodante può avvalersi, al fine di conseguire il rilascio del bene concesso ad altri in godimento, sia dell'Azione di rivendica che della Azione contrattuale di natura obbligatoria; in questa seconda ipotesi, l'attore non ha l'Onere di provare la proprietà del bene medesimo, bensì soltanto l'esistenza del contratto di comodato e le sue implicazioni di carattere soggettivo, senza che possa rilevare al riguardo di tale regime probatorio che il convenuto abbia eccepito l'usucapione del bene in suo favore, in quanto tale pretesa, non è idonea a trasformare in reale l'Azione tipicamente personale proposta nei suoi confronti. (V 1164/73, mass n 363686).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1809

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)