Sez. 3, Sentenza n. 2950 del 05/08/1969 (Rv. 342817 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - PRECLUSIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - PRECLUSIONE - LIMITI.*
Concretandosi il controllo di legittimita nella revisione della pronuncia di merito in rapporto alla regolarita formale del processo e alle ragioni di diritto prospettate e vagliate, resta precluso in Cassazione l'esame di questioni giuridiche nuove, le quali non siano rilevabili di ufficio e non si risolvano in censure ai principi di diritto enunciati e applicabili, per modo da potersi comprendere nell'ambito del dibattimento. (V 964-69, massima n 339393 222-69, massima n 338174 3796-68, massima n 337208).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)