Sez. 1, Sentenza n. 6023 del 22/11/1984 (Rv. 437695 - 01)
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IN GENERE - AMMISSIONE DI AFFISSIONE DIRETTA DI MANIFESTI DA PARTE DEGLI INTERESSATI IN SPAZI DI LORO PERTINENZA - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - COMMISURAZIONE.*
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IN GENERE - AMMISSIONE DI AFFISSIONE DIRETTA DI MANIFESTI DA PARTE DEGLI INTERESSATI IN SPAZI DI LORO PERTINENZA - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - COMMISURAZIONE.*
Qualora il comune, ai sensi dell'art. 28 quarto comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, istitutivo dell'imposta municipale sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, consenta al privato di affiggere direttamente, in spazi di sua pertinenza, manifesti od altri mezzi previsti dal precedente comma, la norma medesima, nella parte in cui dispone che l'imposta sulla pubblicità è dovuta in misura pari ai diritti sulle pubbliche affissioni, ridotti del cinquanta per cento, si traduce in un rinvio alla tariffa di tali ultimi diritti comprensivo di tutte le ipotesi disciplinate dal successivo art. 30, ivi inclusa, pertanto, quella del quarto comma, che contempla una maggiorazione della tariffa stessa per manifesti costituiti da otto o da più di otto fogli, in relazione alla loro maggiore efficacia pubblicitaria.*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 639 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 639 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)